Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso noto che dal 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande al fine di ottenere il contributo “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro.
Ulteriore requisito per presentare la richiesta del contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre un altro requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
COME SI CALCOLANO I CONTRIBUTI
Per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda:
- Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del Dl n. 73/2021);
- Se, invece, si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito.
I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.