Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70, il Decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. “decreto Sostegni”, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all’economia , volte a ristorare i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Tra le novità maggiormente attese i contributi a fondo perduto, approvati soltanto con il decreto in oggetto.
Ecco a chi spetta e come richiederlo.
Modalità di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici in favore dei quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto, soggetti titolari di partite Iva, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, potranno presentare la domanda seguendo le indicazioni di cui all’art. 1, commi 7 e 8, del decreto sopra specificato.
I particolare, i soggetti interessati al fine di ottenere il contributo a fondo perduto dovranno:
- presentare, esclusivamente, in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dai commi precedenti.
Il contributo potrà essere erogato in due distinte modalità, a scelta del richiedente:
- accredito diretto su conto corrente;
- credito d’imposta.
Si tratta di una scelta irrevocabile del contribuente.
Condizioni richieste per poter beneficiare del contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Al fine di determinare gli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Soggetti che possono presentare l’istanza
L’istanza può essere presentata:
- dal soggetto interessato;
- da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
Termini per la presentazione dell’istanza
L’ istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per altri dettagli:
https://www.ilmoderatore.it/decreto-sostegno-contributo-a-fondo-perduto-fino-a-150mila-euro-senza-codice-ateco/
Rubrica settimanale a cura dell’avv. Maria Concetta Moscato