Come noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
L’ambito di applicazione del Codice è reso manifesto nella prima parte e, segnatamente all’art. 1, in forza del quale la disciplina trova applicazione per le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo.
Dalla platea dei destinatari rimangono esclusi lo Stato e gli enti pubblici.
Il nuovo testo mira a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, perseguendo una duplice finalità: consentire una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa, salvaguardare la capacità imprenditoriale prevedendo delle procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.
Successivamente all’emanazione del testo del Codice, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Pertanto, con l’emanazione del Decreto Correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, il legislatore ha ridefinito la sopracitata disciplina.
Il Consiglio di Stato nel parere sulle disposizioni integrative e correttive del “Codice della crisi d’impresa” (Consiglio di Stato, Sez. Atti Cons., parere del 24 aprile 2020, n. 811), ha rilevato che “Le modifiche apportate non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice del 2019 e si limitano, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi”.
Tuttavia, vi sono delle disposizioni innovative che riguardano:
-la nozione di crisi contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 14/2019, l’espressione “difficoltà economica finanziaria” viene sostituita da quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo1, lett.a);
–gli indicatori della crisi sono previsti dall’art. 13 D.lgs. n. 14/2019 che, fa riferimento agli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa, nonché alla sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale. Con il decreto correttivo viene, altresì, precisato che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa dall’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio Nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);
–le soglie che impongono all’Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione, viene infatti favorito un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (art. 3, comma 4), la novella ha altresì fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, il termine tassativo entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere l’avviso al debitore;
-la nozione di “gruppo di imprese” e le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
–le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e dicontrollo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).
ll Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore dal 1° settembre 2021.
Il rinvio dell’entrata in vigore deve essere accolto con favore in ragione del fatto che si tratta di una scelta volta ad evitare che il codice entri in vigore in un momento prossimo all’attuale emergenza sanitaria che, inevitabilmente sta già causando pesanti ripercussioni sull’economia.