Care lettrici, cari lettori,
mi chiamo Maria Concetta Moscato, avvocato civilista, in questa nuova rubrica nominata “Fatti d’impresa” che, curerò una volta alla settimana, intendo portare a Vostra conoscenza in un’ottica legale storie, fatti e accadimenti afferenti il mondo delle imprese, con l’auspicio di essere utile a tutti Voi imprenditori o aspiranti tali.
Oggi vi parlerò del caso della richiesta di esibizione dei libri e delle scritture contabili del cedente al fine dell’applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. che, può ritenersi, alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13903/2020, sottratto al regime comune di discrezionalità (nell’an del provvedimento) dell’emanazione di un ordine di esibizione.
Come è noto l’azienda, normativamente considerata per la prima volta dal codice civile del 1942, è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).
Le nozioni di azienda e impresa, adoperati nel linguaggio economico come sinonimi, hanno in realtà un significato giuridico differente: l’azienda è un complesso di beni laddove l’impresa è un’attività.
Limitandoci, per quanto qui interessa alla questione relativa alle sorti dei debiti in caso di trasferimento di azienda l’art. 2560 prevede, da un lato, la permanente responsabilità dell’imprenditore alienante per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, e, dall’altro lato, la responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dalle scritture contabili.
Con tale previsione, il legislatore civilistico si è proposto di tutelare sia l’interesse dei creditori a mantenere intatta la garanzia del loro credito, sia l’interesse economico alla facile circolazione dell’azienda, garantito dalla previsione, per l’acquirente, di conoscere esattamente i debiti di cui dovrà rispondere, ovvero quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
In base a quanto previsto dalla sopracitata norma in merito ai debiti dell’azienda ceduta, l’alienante si intende liberato dai debiti relativi all’azienda solamente se i creditori vi acconsentono.
Per le aziende commerciali, è prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c., una successione automatica nei debiti aziendali da parte dell’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Si tratta di una assunzione di responsabilità ex lege a carattere solidale verso i creditori.
In altre parole, dietro alla richiesta della annotazione nelle scritture contabili, vi è l’idea di dare, al soggetto che intende acquisire un complesso produttivo, un mezzo per rappresentarsi l’ordine di grandezza della responsabilità alla quale potrebbe trovarsi esposto nel caso di perfezionamento della operazione traslativa.
Sul tema, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13903/2020 ha fissato un importante principio statuendo che, al giudice è sottratta la discrezionalità per l’emanazione dell’ordine di esibizione delle scritture contabili (ex art. 210 c.p.c.), quando il creditore dell’azienda lo richieda ai fini dell’applicazione della solidarietà del cessionario.
La pronuncia in esame assume rilevanza oltrechè per l’aspetto sopra rilevato, per aver ribadito il proprio orientamento in tema di cessione di azienda secondo cui il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560, secondo comma, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione.
Tale finalità consente da un lato, di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario e, dall’altro, di consentire una tutela effettiva al creditore.
Pertanto sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha statuito che al giudice è sottratta la discrezionalità per l’emanazione dell’ordine di esibizione delle scritture contabili, nell’ipotesi in cui il creditore dell’azienda lo richieda ai fini dell’applicazione della responsabilità solidale del cessionario.