L’istituto permetterà agli iscritti di chiedere l’annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore ad € 300,00 ricorrendone giusti e comprovati motivi.

La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l’accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria.

La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione.

Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi. Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio.

Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell’accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario

In caso di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Uno strumento agile che faciliterà i rapporti tra l’iscritto ed il suo Ente Previdenziale.