RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ INCENDIO: RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI A DIVERSE UNITA’ IMMOBILIARI

Quando un complesso immobiliare viene danneggiato dal un divampare di fiamme (al di là delle possibili cause dolose e/o colpose), bisogna capire cosa dice la legge.

Negli edifici condominiali gli incendi “generalmente e raramente” coinvolgono diverse unità immobiliari provocando danni anche nei confronti di cose e persone. Si possono verificare diverse situazioni con conseguente responsabilità:

In caso di incendio in condominio ai fini dell’attribuzione della responsabilità risarcitoria è sancito l’art. 2051 c.c. secondo cui: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.

In tali casi bisogna individuare preliminarmente:

A tal proposito la Corte di Cassazione (sent. 12019/1991) si è espressa sostenendo che “è custode chi ha il governo della cosa come potere giuridico e di fatto, cioè di poter intervenire per evitare pregiudizi ai terzi”, per cui sussiste il dovere di evitare il formarsi di un eventuale pericolo con l’obbligo per il custode di garantire il mantenimento della sicurezza e del buon stato di conservazione di immobili e impianti, provvedendo alla loro costante vigilanza e manutenzione periodica. Difatti, la giurisprudenza costante dispone che la responsabilità per le cose in custodia è esclusiva solo quando il custode riesce a provare il “caso fortuito”, ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale che ha causato autonomamente ed indipendentemente l’evento pericoloso dal quale ne sono scaturiti danni inevitabili.

Vediamo i singoli casi a cui applicare la norma generale:

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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