Verdetto del TAR: respinto il ricorso degli Enti Eris ed Euroform contro il tetto finanziario nella Formazione Professionale
Il Tribunale Amministrativo Regionale conferma la legittimità delle limitazioni finanziarie per promuovere l'equità nella distribuzione dei fondi pubblici
Battaglia legale nel settore della Formazione Professionale: Il TAR respinge il ricorso degli Enti Eris ed Euroform contro il tetto finanziario.
Verdetto del TAR: respinto il ricorso degli Enti Eris ed Euroform contro il tetto finanziario nella Formazione Professionale
Il settore della Formazione Professionale è nuovamente al centro dell’attenzione giudiziaria, con un ricorso presentato dagli Enti Eris ed Euroform contro l’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Professionale guidato da Mimmo Turano. L’obiettivo del ricorso era l’annullamento dell’Avviso n. 3/2022, comunemente noto come bando GOL, che aveva stabilito un tetto finanziario di due milioni di euro per ciascun Ente partecipante. La controversia ha portato a una serrata battaglia legale, ma alla fine è stata l’Amministrazione Regionale a emergere vittoriosa, con il sostegno di quasi cinquanta Enti ad Opponendum, che si sono schierati in favore delle limitazioni finanziarie.
I ricorrenti, ovvero gli Enti Eris ed Euroform, avevano sollevato l’argomento che il tetto finanziario fosse ingiusto e dannoso per la libera concorrenza. Essi ritenevano che questa restrizione potesse creare squilibri nel settore e impedire la sana competizione tra gli operatori.
D’altro canto, la coalizione di Enti favorevoli al bando e alle limitazioni finanziarie sosteneva che tali restrizioni fossero necessarie per evitare una concentrata distribuzione di fondi pubblici tra pochi soggetti, rischiando così di instaurare un sistema di oligopolio nell’ambito della formazione professionale. La giustificazione di queste limitazioni trovava il suo fondamento nell’art. 12 bis della Legge Regionale 23/2019.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha visto prevalere l’Avvocatura dello Stato e gli avvocati che avevano sostenuto il ricorso ad opponendum. La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli Enti Eris ed Euroform, poiché le clausole contestate nell’Avviso non ostacolavano la partecipazione alla procedura e non escludevano nessun Ente in modo discriminatorio.
Il TAR ha inoltre stabilito che il tetto finanziario introdotto nell’Avviso non violasse la disciplina della concorrenza, respingendo quindi la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2 bis, della L.R. 14 dicembre 2019. Questa decisione del tribunale conferma la tesi sostenuta dai ricorsi ad opponendum, che avevano argomentato l’assenza degli elementi necessari per ritenere l’art. 12 bis della legge regionale incostituzionale.
Dunque questa recente sentenza del TAR – “le clausole dell’avviso di cui si assume l’illegittimità non rivestano alcuna portata escludente e, non richiedendo alcun particolare requisito di partecipazione alla selezione, non impediscano affatto la partecipazione alla procedura…”. – ha sancito la validità del tetto finanziario stabilito dall’Avviso n. 3/2022 nel settore della Formazione Professionale. Nonostante la battaglia legale, l’Amministrazione Regionale ha ottenuto il riconoscimento della giustezza delle limitazioni finanziarie, rafforzando così la sua posizione nel garantire una distribuzione equa dei fondi pubblici e nel preservare un ambiente concorrenziale nel settore.
Ciò implica che il TAR ha ritenuto che non esistono gli elementi necessari ad inquadrare la fattispecie nell’ambito della disciplina della concorrenza e , quindi, sostenere la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2 bis, della L.R. 14 dicembre 2019.
Esattamente la tesi sostenuta nei ricorsi ad opponendum.