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Sospensione dei termini di versamento e rottamazione. I chiarimenti

(di Annalisa Ferraro)

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alla sospensione dei termini di versamento e rottamazione

 

L’Agenzia della Riscossione ha fornito alcune risposte, attraverso apposite FAQ, alle domande più frequenti in merito alle norme introdotte dal Decreto Sostegni in tema di riscossione e rottamazione.

CHIARIMENTI IN TEMA DI VERSAMENTI

Il decreto Sostegni modifica l’articolo 68 del Decreto Cura Italia con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie stabilendo che sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, anziché fino al 28 febbraio 2021, come disposto dalla legge n. 21 del 2021, che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento anche relativi all’INPS.

foto di proprietà Panastudio

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione, non facendo luogo a rimborsi se è stato qualcosa.

In presenza di una cartella già notificata e scaduta dopo l’8 marzo 2020, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 30 aprile 2021 e il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2021 ossia, come disposto dalla legge, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, in un’unica soluzione ovvero anche tramite rateizzazione.
L’Agenzia, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte della stessa, sottolinea che è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 31 maggio 2021.

 

Facendo presente che nel periodo di sospensione della riscossione di cui si è detto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non notifica alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata, con riferimento alla norma contenuta sempre nell’articolo 4 del Decreto “Sostegni”, che prevede l’annullamento in modo automatico dei debiti di importo residuo fino ad euro 5.000, alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021), importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi in definizioni agevolate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione afferma che in presenza di una cartella notificata ante 2010 di importo residuo inferiore a euro 5.000, la riscossione della stessa è sospesa ma le modalità e le date dell’annullamento devono essere definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni.

 

Con riferimento allo stralcio dei debiti di importo residuo fino ad euro 5.000, è bene ricordare che i debiti annullabili devono essere riferiti alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino euro 30.000, e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino ad euro 30.000.

 

CHIARIMENTI IN TEMA DI ROTTAMAZIONE

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 4 del Decreto Sostegni, dispone, relativamente alla  rottamazione-ter e al “saldo e stralcio”, che non si determina l’inefficacia delle definizioni agevolate se il versamento rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle che scadono il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro le date di seguito indicate:

Entro il 31 luglio 2021 Per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio 2020, il 31 marzo 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 novembre 2020
Entro il 30 novembre 2021 Per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 e il 31 luglio 2021

Ai versamenti indicati si applicano le disposizioni che prevedono che l’effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi in cui il ritardo di pagamento non superi i cinque giorni.

Attraverso le FAQ L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, precisa che possono usufruire della proroga al 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell’anno 2019 e che potranno usufruire della proroga al 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020, restando confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della Rottamazione-ter.

 

Si precisa che il Decreto Sostegni considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021, con riferimento alle rate scadute nel 2020, e del 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021.
Il ritardo massimo di 5 giorni lavorativi è confermato anche per le rate dell’anno 2022, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

 

In caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre 2019 delle rate in scadenza, viene confermato dall’Agenzia che il decreto-legge n. 41 del 2021, ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione, dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente risulti aver perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019
e si ricorda che già Il “Decreto Ristori” aveva esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

 

Per i contribuenti che invece hanno un piano di rateizzazione in corso, il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 è comunque sospeso e le rate sospese dovranno essere versate entro il 31 maggio 2021.
mentre le eventuali rate con scadenza successiva al 30 aprile 2021 mantengono l’originaria data di pagamento.

 

Si precisa infine che:

– il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento e che il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021;

 

– il “Decreto Ristori”, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, prevede che, ai fini della rateizzazione, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’articolo 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

 

Annalisa Ferraro

Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Studio professionale a Palermo e Sambuca di Sicilia

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