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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ TRANSAZIONE SUL PREAVVISO: OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI VERSARE I CONTRIBUTI ALL’INPS

Nel caso in cui un lavoratore viene licenziato mediante una transazione (in sede sindacale e/o mediante una mediazione), la Corte di Cassazione con sent. n. 12932/2021 ha affermato che: “l’obbligo di versare i contributi sull’indennità sostitutiva del mancato preavviso sorge nel momento in cui il licenziamento acquisisce efficacia”. La Corte con Ordinanza n. 8913 del 2023 ha affermato che: “le parti possono consensualmente, trovare un accordo con una conciliazione in sede protetta, circa la rinuncia dei lavoratori alla indennità sostitutiva del preavviso”. I giudici con tale pronuncia hanno semplicemente osservato che le somme erogate in adempimento alla transazione tra lavoratore e datore di lavoro, trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, dacché la rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso non pregiudica il diritto dell’INPS ai relativi contributi.

Dunque, la transazione tra datore di lavoro e lavoratore rimane estranea al rapporto contributivo poiché la base del calcolo dei contributi previdenziali è posta la retribuzione dovuta, per legge o per contratto, e non quella di fatto corrisposta. Per cui se in sede di transazione il lavoratore licenziato rinuncia al diritto all’indennità di preavviso, tale rinuncia non ha alcun effetto sull’obbligazione contributiva in quanto tale rinuncia non ha valore provenendo dal lavoratore e non dall’INPS che è il titolare del negozio giuridico.

Il CASO: I giudici di legittimità arrivano a tale pronuncia sulla base di una controversia avente ad oggetto le pretese avanzate dall’INPS riguardante il mancato versamento contributivo e le somme aggiuntive relative all’indennità di mancato preavviso spettante al dipendente licenziato. Il datore di lavoro nella costituzione difensiva adiva la scienza secondo cui i contributi non erano dovuti poiché i lavoratori in sede transattiva né avevano fatto espressa rinuncia. Dunque, alla fine della controversia i giudici di legittimità, concordi nel ritenere che, secondo la legge n. 153/1969 per retribuzione deve intendersi tutto quello che ha diritto di ricevere il lavoratore, per cui l’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso INPS sussiste indipendentemente dalla circostanza secondo cui gli obblighi retributivi, nei confronti del lavoratore siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore vi abbia rinunciato con accordo individuale. I giudici della Suprema Corte hanno osservato che le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro e dunque ciò non fa venire meno il diritto dell’INPS di richiedere il versamento della contribuzione relativa al preavviso, in quanto la transazione non può incidere sul distinto rapporto previdenziale e la rinuncia al diritto non è opponibile all’INPS.

I giudici di legittimità seguono l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui il licenziamento nel momento in cui acquista efficacia sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso nonché la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità, la dove il lavoratore in sede di transazione rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non ha alcun effetto sull’obbligazione contributiva, poiché essa proviene da un soggetto diverso dal titolare del diritto contributivo, appunto INPS. Pertanto, l’INPS ha la possibilità di chiedere il versamento della contribuzione relativa al preavviso, in quanto la transazione tra lavoratore e datore di lavoro non incide sul distinto rapporto previdenziale e la rinuncia al diritto non è opponibile all’Istituto.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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