RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ SINISTRO STRADALE: RISARCIMENTO DANNO – INDENNIZZO DIRETTO
Cosa è il risarcimento dell’indennizzo diretto?
A seguito del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) il quale ha modificato il codice delle Assicurazioni private introducendo dal 1 febbraio 2007, una nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli – indennizzo diretto e/o risarcimento diretto – . L’art. 149 Cod. Ass.ni consente a colui che ha subito danni a seguito di sinistro stradale, di poter richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa anziché a quella di controparte.
Quando si applica il risarcimento del danno diretto?
L’indennizzo diretto, quale regola generale, si applica a quei casi in cui il sinistro ha per protagonisti due veicolo a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, indipendentemente dalla tipologia del danno sia esso al mezzo e/o derivanti lesioni fisiche a conducenti.
L’art. 149 Cod. Ass.ni non è sempre operativo, difatti, non si applica in specifici casi per la quale necessita l’applicazione della procedura standard disciplinata dall’art. 148 Cod.Ass. – Quando non si applica l’indennizzo diretto?
- Nel caso in cui le lesioni e danni fisici subiti dal/dai conducente/i siano annoverati nella classificazione di “lesioni macropermanenti”, ovvero un danno biologico che sia superiore al danno lieve quantificabile in oltre 9 punti di percentuale;
- I sinistri stradali verificatisi su territorio estero;
- I sinistri in cui siano coinvolti più di due veicoli;
- I sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati all’estero;
- I sinistri che vedono coinvolti veicoli speciali, quali macchine agricole o ciclomotori non muniti della “nuova targa”.
- Infine, non rientra nell’ambito della procedura dell’indennizzo diretto, il risarcimento del terzo trasportato. Difatti, in quest’ultimo caso, l’art. 141 Cod. Ass. consente: “il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagna del vettore”- detto in altri termini, il soggetto terzo che subito un incidente deve essere risarcito dalla compagnia del veicolo sul quale si viaggiava.
Facciamo un esempio: Caio (proprietario e conducente) e Tizio (terzo trasportato) viaggiano sullo veicolo a motore assicurato con la compagnia “ROSSI” quando all’improvviso una autovettura “Y” assicurata con la compagnia ”VERDI” li tampona da tergo, procurando lesioni fisiche al terzo trasportato. In tal caso Tizio – terzo trasportato – per ottenere il risarcimento del danno subito dovrà rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggia, dunque alla compagnia assicurativa “ROSSI” no a quella di controparte così come dovuto per legge ex art. 141 Cod.Ass.
Come ottenere la richiesta di indennizzo diretto?
Prima di entrare nel merito della questione, preliminarmente, bisogna sottolineare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2009 ha interpretato l’art. 149 Cod.Ass.ni sostenendo che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Nonostante tale pronuncia della Corte Costituzionale, nella prassi l’orientamento delle Compagnie è quello di considerare la procedura dell’indennizzo diretto obbligatoria nella fase stragiudiziale e facoltativa al momento dell’istaurazione del giudizio.
Fatta tale premessa, per ottenere il risarcimento del danno con la procedura dell’indennizzo diretto disciplinata dall’art. 145 Cod. Ass.ni bisogna:
- Inviare una lettera di costituzione e mora alla compagnia di assicurazione del responsabile;
- La richiesta risarcitoria deve contenere:
- Nomi degli assicuratori;
- Targhe dei veicoli e numero di polizza assicurativa;
- Descrizione delle circostanze di luogo e di tempo del sinistro;
- Presenza di testimoni;
- CAI (modulo di contestazione amichevole)
- Eventuale intervento delle autorità;
- In caso di lesione personale – documentazione medica correlata -;
- In caso di danni al veicolo – eventuale preventivo dei danni materiali –
- Foto.
A seguito dell’invio tramite PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento (completa di tutta la documentazione necessaria) l’impresa di assicurazione, sottopone, con data concordata, il danneggiato se si tratta di lesioni personali e/o danni al mezzo, ad una perizia medico legale/valutazione dei danni materiali al fine di poter formulare una offerta risarcitoria e/o esporre i motivi per il diniego del risarcimento dello stesso.
A questo punto il danneggiato avrà la facoltà di poter:
- Accettare l’offerta della compagnia assicurativa essere soddisfatto e di non aver più nulla a pretendere dalla stessa;
- Accettare con riserva (accettare l’acconto sul maggior danno patito). In tal caso, il danneggiato potrà agire in sede legale per ottenere una maggiore soddisfazione in termini economici in base all’entità del danno subito.
Facciamo un esempio: Caio mentre attraversa sulle strisce pedonali viene investito e travolto da un’auto che percorreva quel tratto stradale ad alta velocità. Sennonché Caio viene trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso “X” e dimesso con la diagnosi “……”. Caio attiva la procedura per ottenere il risarcimento del danno per le lesioni subite, presenta alla compagnia assicuratrice un CTP (consulenza tecnica di parte) ove viene stabilito il danno biologico subito dallo stesso. Caio inoltra la documentazione medica alla compagnia la quale a sua volta lo sottopone alla visita medico legale (di un proprio fiduciario) con la quale viene data una valutazione in termini di danno biologico differente rispetto da quello dalla CTP. A questo punto l’assicurazione esprime la sua offerta risarcitoria, in tal caso, Caio dovrà decidere se accettare o accettare con riserva la proposta formulata dall’assicurazione. Nel caso specifico, visto la differenza in termini di danno biologico tra la CTP e la valutazione assicurativa, sarebbe opportuno accettare con riserva sul maggior danno subito cosi da chiedere l’ulteriore danno in sede giudiziale.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu