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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ SINISTRI MORTALI: RISARCIMENTO DEL DANNO PARENTALE AI PROSSIMI CONGIUNTI DEL DEFUNTO

 

 

In caso di morte di una persona in conseguenza di un incidente di qualsivoglia natura, si pensi, ad esempio, all’infortunio sul lavoro, ad un omicidio stradale o ad un decesso per esclusiva responsabilità medica – dunque una morte derivante da fatti illeciti – in tal caso, il risarcimento del danno da perdita parentale spetta per legge agli eredi ed ai prossimi congiunti del defunto.

Cosa s’intende per danno da perdita parentale?

Il danno parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un individuo perde un genitore o un familiare stretto a causa di un evento traumatico come un sinistro stradale o un errore medico – un danno “iure proprio” ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. Difatti, secondo la Cassazione a Sezioni Unite: “la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare” e “tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia è risarcibile”. Secondo le Sezioni Unite, la perdita di un familiare ponga una presunzione ex art. 2727 c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente superstite, difatti, continua: “il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentele, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. civ. III sent. n. 4253/2012).

Quali sono i danni patrimoniali risarcibili in caso di danno da perdita parentale?

I danni di natura non patrimoniale derivanti dalla perdita di un congiunto sono diversi:

  • Danno Biologico: Quella categoria di danno non patrimoniale comprende le conseguenze fisiche e psicofisiche della perdita del familiare deceduto;
  • Danno Morale: Quel danno che si manifesta con il dolore, la sofferenza, l’afflizione emotiva causati dalla perdita di un genitore o di un familiare stretto. Tale danno può incidere sulla salute mentale e sul benessere psicologico dei familiari superstiti;
  • Danno Psicologico: Quel danno di natura non patrimoniale che incide in modo negativo sulla salute mentale e sullo stato emotivo dei familiari colpiti dalla grave perdita di un parente congiunto;
  • Danno Esistenziale: Tale danno fa espressamente riferimento alla perdita del senso di sicurezza, stabilità, fiducia nella vita e nel futuro a seguito della perdita di un genitore o di un familiare “importante”, si pensi ad esempio alla morte di un padre/madre prematuramente o alla perdita di un figlio in tenera età. Tale danno porta ad uno sconforto tale fino ad avere una crisi di identità e ad una sensazione di “vuoto eterno” nell’affrontare la vita quotidiana.

Bisogna precisare che ogni caso deve essere valutato singolarmente poiché la stima dei danni non patrimoniali varia in base alle circostanze specifiche e alle esigenze individuali dei familiari sopravvissuti.

Come si calcola il danno da perdita parentale?

Ai fini del calcolo del risarcimento del danno da perdita parentale vi sono diversi componenti da tenere in considerazione:

  • Il rapporto di parentela con il defunto;
  • L’età del familiare deceduto nonché l’età del congiunto;
  • Se sussisteva un rapporto di convivenza o meno;
  • Il patrimonio reddituale annuale ante-mortem e il reddito che avrebbe potuto generale nel corso della sua vita lavorativa post-mortem;
  • Il numero di persone che convivevano con il defunto e coloro i quali dipendevano economicamente dal de cuius.

Facciamo un esempio: Un genitore di anni 50 con un reddito annuale di € 60.000 circa, con un reddito annuale di circa € 60.000 con tre figli minori dipendenti da lui e una moglie “a carico”/casalinga, viene ucciso all’improvviso a causa di un sinistro stradale mentre attraversava regolarmente le strisce pedonali da una vettura con un conducente alla guida in stato di ebbrezza. In tale caso concreto, il risarcimento per il danno da perdita parentale dovrà tenere in considerazione di una serie di elementi tra cui il valore del reddito che il genitore defunto avrebbe potuto generale fino all’età pensionabile, oltre ad un importo aggiuntivo per il danni non patrimoniali – essenziale, biologico e morale – subito dai figli e dalla genitore superstite e quanto la sua perdita abbia inciso nel rapporto familiare all’interno della sua vita quotidiana.

Inoltre ai fini della liquidazione del danno subito ai parenti superstiti, oltre al principio generale di cui all’art. 1226 c.c., in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, i Tribunali Italiano fanno ricorso all’applicazione di “Tabelle” espressamente elaborate con dei precisi e specifici paramenti di Roma e Milano. In tal modo, le tabelle, permettono al Giudice di “personalizzare” il caso concreto ai fini di un congruo risarcimento del danno. Difatti, La Corte di Cassazione con sent. n .12408/2011 ha affermato che: “il sistema tabellare meneghino a “vocazione nazionale” e da ritenersi “equo”, ossia in grado di garantire la parità di trattamento e di assicurare l’uniformità del giudizio su tutto il territorio nazionale”.

Il danno da perdita parentale va circoscritto solamente ai familiari conviventi?

Il danno da perdita del rapporto parentale non va necessariamente circoscritto a coloro che sono familiari conviventi con il defunto, poiché il requisito della coabitazione non costituisce elemento caratterizzante i rapporti costanti di affetto e di solidarietà fra gli altri familiari.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la sussistenza di altri rapporti familiari che hanno diritto a ricevere il danno da perdita parentale si pensi:

  • Il rapporto tra i nonni e nipoti non conviventi;
  • Il rapporto tra figli e genitori separati non conviventi;
  • Tra nipoti e zii non conviventi;
  • La mancanza di un legame affettivo ed educativo in favore del soggetto nato dopo la morte del congiunto;
  • Al coniuge separato legalmente in forza della preesistente comunione familiare.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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