RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: QUALI SONO LE NOVITA NEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Con l’entrata in vigore dal 28/02/2023 del D.lgs 149/2022 in attuazione della riforma Cartabia, nel rinnovare la veste a molti aspetti del diritto processuale civile, tra le novità più rilevanti, non sarà più necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
L’ex art. 475 c.p.c. rubricato “Spedizione in forma esecutiva” è stato sostituito dal nuovo art. 475 c.p.c. intitolato “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale” il quale prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, il titolo esecutivo quale le sentenze, i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attesta conforme all’originale, venendo meno l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva.
Dunque, una modifica di rilievo cha la Riforma Cartabia ha introdotto nel processo esecutivo è relativa all’abrogazione della disposizione della formula esecutiva e della spedizione degli atti esecutivi. Con l’abrogazione della formula esecutiva, se la legge non dispone in modo diverso, il difensore del creditore, con la nuova formulazione dovrà:
- Semplicemente munirsi di un’attestazione di conformità della copia all’originale del titolo esecutivo.
Ragion per cui per i procedimenti istaurati dal 1/03/2023 non sarà più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati “in copia conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti”. In altri termini, prima della riforma il titolo esecutivo doveva essere necessariamente munito della formula esecutiva e ai sensi dell’art. 476 c.p.c. con espresso divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva senza giustificato motivo, oggi con l’entrata in vigore del decreto n. 149/2022 risulta sufficiente avere solo una copia di atto certificato conforme all’originale per farla valere come titolo esecutivo, venendo meno il rilievo del numero delle copie rilasciate.
Per la notifica del titolo esecutivo e del precetto, la precedente formula “in forma esecutiva” è stata completamente sostituita dalla “copia attestata conforme all’originale”. Il nuovo art. 479 c.p.c. dispone che “se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto”, nonché la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte personalmente a norma degli art. 137 c.p.c. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Con la riforma Cartabia, il processo esecutivo, acquista una maggiore celerità e speditezza, poiché con l’abrogazione di tale formalità risulta sufficiente la semplice attestazione di conformità all’originale; difatti, la natura di titolo esecutivo è conferita all’atto dalla legge, non certamente dalla formula esecutiva. In questo modo il legislatore ha dato prevalenza alla sostanza non alla forma.
Un’ulteriore novità della riforma Cartabia nel processo esecutivo è la sospensione del termine di efficacia del precetto.
L’art. 492 bis c.p.c. ha introdotto la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall’ex art. 481 c.p.c. nell’ipotesi in cui il creditore presenti l’istanza di cui all’art. 492 bis c.p.c. per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata. Difatti, la sospensione opera sino alla comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti ovvero sino al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell’istanza ovvero sino alla comunicazione delle informazioni richieste da parte dell’ufficiale giudiziario.
La norma, difatti, nella sua formulazione originaria, prevedeva che, “su istanza del creditore precedente”, il Presidente del Tribunale autorizzava la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Se la ricerca si rilevava fruttuosa, l’ufficiale giudiziario provvedeva d’ufficio al pignoramento, nelle forme del pignoramento mobiliare o del pignoramento presso terzi a seconda degli esiti dell’indagine.
Dunque, la norma adesso prevede una disciplina diversificata a seconda che l’istanza per le ricerche telematiche venga inoltrata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 482 c.p.c. ovvero prima:
- Nel primo caso, è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del Tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, sostanzialmente corrispondenti a quelli che l’ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere la pignoramento.
- In ogni caso, il termine sulla inefficacia del precetto di cui all’art. 481 c.p.c., rimane sospeso dalla proposizione dell’istanza.
- La comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario è necessario per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine dell’art. 481 c.p.c. inizia o riprende a procedere.
Infine, l’art. 492 bis si completa dell’ultimo comma nel quale si prevede che quando il termine di efficacia del precetto è stato sospeso per effetto della richiesta di ricerca di beni con modalità telematica inoltrata all’ufficiale giudiziario, il creditore per offrire la prova che, decorso il termine di sospensione, il precetto non sia perento, dovrà depositare, nel termine previsto dall’art. 518 VI comma, 543 IV comma e 557 II comma c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento, l’istanza di ricerca inoltrata all’ufficiale giudiziario, l’eventuale autorizzazione (o il diniego) del presidente del Tribunale. Per cui i nuovi adempimenti imposti al creditore dall’ultimo comma della norma sono finalizzati ad evitare possibili contestazioni in sede di opposizione riguardo alla perenzione del precetto.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu