RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: DIGITALIZZAZIONE IN MEDIAZIONE
La legge di Bilancio (legge n. 197/2022) ha anticipato, al 28 febbraio 2023 l’operatività del d.lgs n. 149/2022- Riforma civile Cartabia – nonché l’esecutività dal 30 giugno 2023 sulle novità di mediazione e negoziazione contenute al Capo IV sezione I dello schema di “Decreto legislativo di attuazione nel nuovo processo civile, col titolo – modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato”.
Difatti, la riforma del processo civile inserisce nel decreto legislativo n. 28/2010 che disciplina la mediazione civile e commerciale, in nuovo art. 8 bis del d.lgs 28/2010 dedicato allo svolgimento della mediazione telematica.
La riforma Cartabia ha modificato alcuni aspetti della mediazione civile, rendendola più digitalizzata rispetto alla precedente disciplina. In particolare la mediazione in modalità telematica e, in particolare la redazione del verbale informatico degli incontri tenuti con tale modalità.
La mediazione telematica – riforma Cartabia – dunque, le nuove norme impongono all’organismo di mediazione, anche al soggetto terzo ed imparziale il “mediatore”, di attenersi alle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per la trasmissione degli atti relativi al procedimento di mediazione. Questo comporta che i mediatori (sia essi avvocati che dottori commercialisti e/o tutti colori abilitati nel settore della mediazione) dovranno essere muniti:
- PEC = posta elettronica certificata;
- Firma Digitale personale.
Le nuove norme disciplinano la redazione e la sottoscrizione del verbale degli incontri di mediazione telematica e dell’eventuale accordo bonario tra le parti.
Per cui sussistono diverse modalità con cui concludere l’accordo di mediazione:
- In presenza;
- Telematica;
- Mista, nel senso sussiste la possibilità di svolgere l’incontro di mediazione con alcune parti in presenza ed altre parti in collegamento da remoto.
Per cui il nuovo articolo 8 bis del d.lgs 28/2010 afferma che il mediatore deve necessariamente formare un documento informatico contenente il verbale – accordo conciliativo e/o di mancata conciliazione) e trasmetterlo alle parti via PEC ai fini della sottoscrizione con firma digitale.
Dunque, la sottoscrizione del verbale informatico di mediazione deve essere effettuata tramite firma digitale e/o altri dispositivi di firma elettronica qualificata. Sottoscritto il verbale dalle parti ed autenticato dai loro avvocati, il verbale informatico sottoscritto deve ritornare al mediatore, cosicché vi oppone la propria firma digitale al fine di autenticare la procedura e la chiusura del verbale informatico. A questo punto, il mediatore, provvede a trasmettere il verbale informatico sottoscritto – sia dalle parti coinvolte sia dal mediatore – alla segreteria dell’organismo di mediazione, quest’ultimo provvederà alla sua conservazione e al rilascio del verbale informatico alle parti.
Per quanto concerne gli incontri che si svolgono “da remoto”, difatti, i sistemi impiegati per il collegamento audio-visivo devono permettere a tutti i partecipanti di potersi vedere ed ascoltarsi reciprocamente.
Dunque, la parte certamente più innovativa dell’intero sistema è la soluzione individuata per la sottoscrizione del verbale conclusivo, ove si prevede la sottoscrizione di unico documento informatico, definito “documento formato nativo digitale” contente il verbale e l’eventuale accordo e l’invio dello stesso alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale.
Infatti, ci sarà tempo e modo per commentare in modo più approfondita i vantaggi e gli eventuali svantaggi della nuova novella normativa, che entrerà in vigore nel mese di giugno 2023.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu