RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ REVISIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI
Un principio cardine della Corte di Cassazione e della giurisprudenza costante, stabilisce che, il diritto del figlio “maggiorenne” ad essere mantenuto perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economia, salvi casi eccezionali.
Con particolare riguardo alla posizione dei genitori, l’art. 30 Cost., stabilisce che: “diritto e dovere dei genitori, tra l’altro mantenere i figli”, sulla base del principio costituzionale il legislatore ha inserito gli art. 315/316 bis c.c. che prevedono il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori e che entrambi devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e/o casalingo.
A norma dell’art. 337 septies c.c. il mantenimento è dovuto anche nei confronti dei figli maggiorenni; ma quali sono i presupposti?
- L’autosufficienza economica: il limite al diritto al mantenimento si arresta, per il figlio maggiorenne, nel momento cui costui ha iniziato una attività lavorativa, così da dimostrare di aver raggiunto un adeguata capacità reddituale tale da rendersi economicamente indipendente;
- La condotta colpevole del figlio maggiorenne: esclude il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, si pensi ad esempio, un figlio di età 28 anni mantenga uno stile di vita sfrenato e/o inconcludente, un percorso di studi universitario infinito oppure una ricerca di lavoro infinito…;
Tali motivi possono essere la ragione per il genitore di poter agire in giudizio e, chiedere una revisione/annullamento dell’assegno contributivo versato mensilmente nei suoi confronti.
In tali casi, l’onere della prova, anche presuntivamente il raggiungimento dell’indipendenza economica e/o di qualsivoglia motivazione è a carico dei genitori. A sua volta, spetta al figlio maggiorenne che richieda il mantenimento dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma che, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
Quando si raggiunge l’indipendenza economica del figlio maggiorenne?
La giurisprudenza è stata molto chiara sul punto che, nessun genitore può essere obbligato a mantenere un figlio “fannullone”, ragione per cui sussiste un obbligo in capo ai figli di fare quanto in loro potere per diventare economicamente indipendenti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento dipenda da colpa loro, il genitore non sarà più tenuto a mantenerli (Cass. n. 32406/2021)
L’indipendenza economica può coincidere sia con un lavoro stabile ed a tempo indeterminato sia con un lavoro a tempo determinato, purché il contratto di lavoro a termine non sia troppo breve (ed esempio tre mesi) e la paga non troppo bassa. In tali casi il genitore può chiedere la revoca e/o la riduzione dell’assegno di mantenimento. Difatti, nel momento in cui il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, si sia reso autonomo, non è più possibile ripristinare in suo favore l’assegno di mantenimento. In tali casi, il figlio potrà adire all’Autorità giudiziaria al fine di richiedere gli alimenti ex art. 433 c.c. ma non più il diritto ad essere mantenuto. Secondo la Cassazione: “il figlio che abbia iniziato un periodo come apprendista conserva il diritto al mantenimento, salvo che dimostri che il trattamento retributivo a lui riconosciuto è tale da assicurargli una remunerazione sufficiente e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost. e comunque adeguata a provvedere al proprio mantenimento (Cass. 407/2007)”.
Sempre la Corte di Cassazione (Cass. n. 5088/2018) ha stabilito che: “…grava sempre sul genitore che richiede la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento l’onere della prova dell’esistenza di un comportamento negligente del figlio rispetto al suo dovere di trovare un lavoro; a tal fine elemento da tenere particolarmente in conto è l’avanzata dell’età del figlio stesso”.
Difatti, la giurisprudenza costante ha stabilito che il figlio che abbia raggiunto l’età di 34 anni e non sia ancora economicamente indipendente, il diritto al mantenimento potrebbe essere revocato, salva la possibilità per lo stesso di agire per il riconoscimento degli alimenti.
Infine si deve tener conto:
- Ciascun genitore è tenuto a mantenere i figli in base alle proprie capacità reddituali;
- La riduzione della capacità reddituale del genitore obbligato è motivo valido per la revisione della misura dell’assegno;
- L’assegno di mantenimento è dovuto anche ai figli maggiorenni (con età non superiore ad anni 34) che, senza loro colpa non siano economicamente indipendente e/o scansafatiche.
- La possibilità del figlio maggiorenne in caso di revoca dell’assegno di mantenimento la possibilità di poter agire per vie legali per chiedere gli alimenti.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu