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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ PENSIONE DI REVERSIBILITA’: QUOTA TRA EX E CONIUGE SUPERSTITE.

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Con il certificato di morte, atto del decesso di un lavoratore assicurato e/o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti “la pensione di reversibilità” e/o pensione indiretta, necessaria per il sostentamento minimo a causa del venir meno di una fonte di reddito familiare.

Quali sono le pensioni che possono essere considerate reversibili?

  • Pensione di reversibilità: Quando il defunto lavoratore e/o pensionato è già titolare di una pensione diretta e/o quando ne abbia i presupposti di diritto, ne abbia in corso la liquidazione;
  • Pensione diretta: Tale pensione matura, allorquando, un lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta. In tal caso “morte prematura” l’INPS eroga la pensione ai familiari superstiti solamente nel caso in cui il dante causa (il deceduto) abbia almeno maturato 15 anni di contributi, salvo eccezioni.

Chi sono i familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità?

  • Il coniuge: ha diritto alla pensione in qualità di superstite, anche nel caso quest’ultimo sia divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile e che non sia passato a nuove nozze.
  • Ai figli: spetta la pensione purché non abbiano superato la maggiore età e indipendentemente dall’età siano stati riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
  • In caso di assenza del coniuge e dei figli passa per successione ai genitori dell’assicurato/pensionato purché non siano titolari di altra pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto; altresì in assenza dei genitori, ai fratelli e sorelle celibi e nubili con le medesime caratteristiche di cui sopra.

A tal proposito appare rilevante l’Ordianza n. 41960/2021 della Cassazione la quale si è espressa sulla quota della pensione di reversibilità da stabilire in favore del coniuge superstite rileva la durata del matrimonio, ma anche il periodo di convivenza prematrimoniale more uxiorio, ha un valore giuridico, di cui il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità deve tenere in considerazione. 

Il caso:

Il tribunale riconosceva la reversibilità nella quota del 40% in favore dell’ex coniuge del soggetto lavoratore/pensionato deceduto. Purtuttavia, la Corte di Appello rideterminava la percentuale di spettanza nella misura ridotta del 25% in favore dell’ex coniuge e del 75% a beneficio di quello superstite, tenuto conto della durata del matrimonio, dei redditi delle parti e della misura dell’assegno divorzile a carico del deceduto in favore dell’ex moglie. A tal punto, si adita in sede di Cassazione per la violazione dell’art. 9 della legge sul divorzio, poiché il secondo grado di appello non ha tenuto conto del suo matrimonio e del fatto che l’altro è durato, al contrario solo 14 anni e nella determinazione delle quote di pensione, della percentuale dell’assegno divorzile corrisposto rispetto alla pensione. La Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, precisa che lo stesso mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti storici e, precisa che la Corte di Appello, nel decidere, ha tenuto conto della finalità solidaristica dell’istituto, della durata dei rispettivi matrimoni, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche delle parti e della misura dell’assegno divorzile. Afferma la Corte che la convivenza prematrimoniale, tra i vari criteri da applicare, non ha una valenza correttiva, ma assume un distinto e autonomo rilievo giuridico. Dunque, nel caso di specie, precisa ulteriormente la Corte, che il rapporto coniugale e di convivenza con la prima moglie ha avuto una durata complessiva di nove anni e mezzo, mentre con la seconda il rapporto tra convivenza more iuxorio e matrimonio ha avuto una durata complessiva di 24 anni. Dopo la disamina di ulteriori criteri confermata la decisione della Corte di Appello”.  

Oltretutto, la Cassazione Civile, sez. I con Ordinanza del 30/09/2021 n. 2665 ha affermato che la pensione di reversibilità, si deve riconoscere alla convivenza “more uxorio” un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale. Questo ulteriore criterio in aggiunta all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, necessarie ai fini dell’attribuzione della quota di pensione attribuita all’ex coniuge, data la mancanza di qualsivoglia indicazione a livello normativo.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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