L'Avvocato del MartedìPrimo PianoRubriche

RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MULTA INGIUSTA: COME FARE OPPOSIZIONE

 

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Cosa è la una multa?

La multa è una sanzione di natura amministrativa che trova applicazione tutte quelle volte in cui un cittadino non rispetta il codice della strada o viola disposizioni normative e/o di legge. Per cui, se il cittadino, vista recapitare una multa, qualora ritenga sia ingiusta ed infondata perché ritiene di non aver commesso nessuna infrazione né violazione delle norme di legge può contestare l’atto amministrativo presso le opportune sedi giudiziarie.

Quali sono i casi in cui la multa può essere considerata illegittima ed ingiusta?

Una multa può essere considerata illecita quando presenza dei vizi:

  • Sostanziali: sono irregolarità inerenti ai motivi della stessa multa. In tal caso devono essere valutati in modo specifico per singolo caso;
  • Formali: sono errori redatti in fase di emissione della multa (ad esempio: omissione dei dati, errore nella data di nascita, indicazione del codice fiscale errate ecc…).

In presenza di tali vizi di forma e di sostanza, il cittadino può contestare la multa attraverso tre modi disposti dalla legge:

  • Innanzi al PREFETTO;
  • Innanzi al GIUDICE DI PACE TERRITORIALMENTE COMPETENTE;
  • IN AUTOTUTELA

Il ricorso in autotutela è quella modalità di opposizione alla multa più semplice poiché è sufficiente inviare una PEC (posta elettronica certificata) e/o una lettera raccomandata a/r con ricevuta di ritorno destinata all’autorità che ha emanato la sanzione indicandone i motivi (di forma e sostanza) per la quale si ritiene nulla e, pertanto, non dovuta.

L’ opposizione della multa innanzi al Giudice di Pace, necessita di più concentrazione, dacché il primo passo da compiere è scegliere l’atto giuridico da depositare presso la cancelleria di riferimento: atto di citazione o ricorso.

A tal proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 758/2022 ha affermato:” il procedimento di opposizione a una multa non viene meno se instaurato con atto di citazione, non occorre però iscrivere la causa davanti al Giudice di Pace (perché nessuna norma lo dispone e perché si tratta di un rito in cui vige il principio di libertà delle forme). Per opporsi ad una multa, se al posto del ricorso si notifica un atto di citazione, il giudizio può proseguire, se l’atto viene tempestivamente notificato. Gli effetti della domanda proposta irritualmente si producono in base al rito adottato.

L’approccio degli Ermellini a questa svolta processuale nasce da una vicenda processuale secondo la quale:

  • Una Società S.r.l. riceve la notifica di una cartella di pagamento per sanzioni dovute alla violazione del codice della strada. Ritenuta ingiusta ed illegittima la multa agisce in giudizio, davanti al Giudice di Pace, citando l’agente della riscossione e l’ente impositore. Ai fini dell’iscrizione a ruolo, la società deposita l’atto di citazione nella cancelleria del Gdp qualche giorno prima dell’udienza di prima comparizione. Il Comune depositava la propria comparsa e producendo l’atto di citazione notificato. Il GDP accoglieva la domanda della società Srl annullava la cartella, rilevando la contumacia del Comune e la mancata prova da parte dell’ente della notifica degli atti del Comune.
  • Sennonché il Comune impugnava la sentenza in primo grado, ritenendo di essersi costituito tempestivamente e regolarmente dimostrando l’avvenuta notifica, di converso, la società srl in appello, contesta la regolare costituzione del Comune davanti al Gpd perché la trasmissione della comparsa di risposta avveniva prima dell’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione, dunque, il convenuto citato veniva dichiarato contumace. Tribunale adito, ribalta la decisione del GDP in primo grado, ritenendo il Comune regolarmente costituito, poiché il verbale presupposto è risultato notificato per cui la cartella non poteva ritenersi nulla.
  • A questo punto la società soccombente agiva in Cassazione. La terza sez. della Corte di legittimità inquadrato la questione, ovvero relativa alla scelta erronea del rito compiuta dalla società per l’opposizione della cartella di pagamento, avvenuta con citazione anziché con ricorso. Per cui affermava il seguente principio: “nei procedimenti semplificati, disciplinati dal d.lgs 150/2011 nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento a norma degli art. 4 del d.dgs 150/2011 è correttamente istaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, fermo restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento di rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, cioè ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introdotto, sulla scorte della forma da questo in concreto assunta, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione”.

Dunque, sul motivo sollevato dalla società soccombente, relativo all’iscrizione a ruolo della causa, il collegio riteneva che per l’istaurazione del giudizio innanzi al GDP non è necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo perché in esso vige il principio della “massima libertà di forme” e visto che nessuna norma lo richiede, non è coerente pretendere per l’ammissibilità della domanda o la procedibilità del giudizio un’iscrizione formale della causa.

Infine, opposizione della multa innanzi al Prefetto, deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica della violazione. Organo competente è il Prefetto del luogo della commessa violazione. Si propone con il ricorso al quale possono essere allegati i documenti probatori per la nullità della multa.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio