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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ CONDOMINIO: RUMORI MOLESTI, QUALI LE RESPONSABILITA’

 

I condomini spesso e volentieri sono infastiditi dalle immissioni rumorose dei vicini del medesimo stabile che incidono sulla qualità della vita dei condomini. Non tutti i rumori sono vietati. Difatti, il nostro codice civile all’art. 844 stabilisce che: “i rumori che non superano la – normale tollerabilità – non possono essere vietati.

Esistono tre diversi livelli di rumori:

  • Rumori consentiti ovverosia quelli che non superano la normale tollerabilità;
  • Rumori non consentiti che sono semplici illeciti civili;
  • I rumori non consentiti che sono reati.

Tale classifica nasce da un’interpretazione ermeneutica, ove i giudici, nel giudicare i singoli casi tengono conto di una serie di parametri come ad esempio:

  • Dislocazione geografica dell’immobile, dalle zone nel centro città le quali sono caratterizzate da una maggiore rumorosità rispetto le zone periferiche e/o aree residenziali;
  • La tollerabilità del rumore;
  • L’orario in cui il rumore viene prodotto;
  • La persistenza del rumore;
  • Quando il rumore tollerabile si trasforma in disturbo della quiete pubblica;

Ci sono degli orari da rispettare all’interno di uno stabile condominiale al fine di evitare rumori molesti?

La pacifica convivenza condominiale del resto è un tema disquisito dalla giurisprudenza sotto diversi aspetti e faccettature inerenti all’eventuali responsabilità di natura civile e/o penale.

Difatti, la legge non dice quando si può fare rumore in condominio, la prima cosa da fare è verificare se tale indicazione è contenuta nel regolamento di condominio il quale potrebbe indicare gli orari di assoluto silenzio per permettere ai condomini un pacifico riposo.

Il regolamento di condominio, anche se non deve necessariamente prevedere le ore destinate al silenzio di fatto, spesso contiene regole orarie specifiche che stabiliscono in quale ore del giorno i condomini possono effettuare lavori (si pensi ai lavori di ristrutturazione) che comportano comunque rumore, orari in cui si deve dare la priorità al riposo dei condomini.

Generalmente nei regolamenti condominiali si prevedono due fasce orarie (variabili in relazione al fine settimana e/o alle stagioni):

  1. Dalle 13:00 alle ore 16:00 per il relax pomeridiano;
  2. Dalle ore 23:00 alle ore 08:00 per il riposo notturno.

Inoltre, il regolamento condominiale deve sempre tener conto della disciplina codicistica, alle norme inerenti la materia della “tollerabilità dei rumori molesti”, ove sono espressamente vietate le immissioni rumorose se queste superano la normale tollerabilità.

Cosa s’intende per la normale tollerabilità dei rumori?

La legge non indica un criterio univoco che possa consentire di addivenire alla determinazione di quale sia la soglia della normale tollerabilità, ma permette ai giudici, chiamati a definire le controversie con il presente oggetto, di valutare i diversi aspetti, si pensi alla collocazione dell’immobile, agli orari in cui il rumore viene prodotto oppure anche la destinazione dell’immobile  ecc…Per cui il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. L’utilizzo di un criterio comparativo che possa permettere la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma.

La Cassazione civile con sentenza n. 28201/2018 ha affermato che: “occorre considerare il complesso di suoni, di origine varia, spesso non identificate, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, ecc…), tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni”. 

La Cassazione con sentenza n. 4342/2022 si è espressa in relazione alla configurabilità del reato di disturbo del riposo delle persone in condominio, considerando che, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali, secondo la valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero interminato di persone. L’indeterminatezza che non esclude affatto che possa trattarsi dì una cerchia ristretta di soggetti come accade nel caso di un condominio in cui la condotta penalmente rilevante è configurata dalla produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non  solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante o adiacente la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio”.

In mancanza di indicazioni nel regolamento condominiale, bisogna far riferimento ai rumori della normale tollerabilità stabiliti per legge:

  • Volume delle attività di musicista;
  • Lavori di ristrutturazione o pulizie di case (spostare mobili ecc..);

In tal caso bisogna osservare gli orari di riposo convenzionalmente stabiliti dagli usi della cittadinanza:

  • 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30 circa di assoluto riposo;
  • In casi straordinari, si pensi ad esempio ad una festa in casa, sarà buona educazione informare i vicini, facendo attenzione a non superare gli orari di riposo (generalmente le 23:00) dopo i quali bisognerà spegnere lo stereo e ogni altra fonte di rumore che possa provocare rumori molesti per il tranquillo riposo notturno dei condomini/vicini.

Infine, il ruolo dell’amministratore non è molto rilevante ai fini della cessazione del rumore molesto, difatti, ogni condomino che si sente disturbato da rumori molesti in condominio, potrà informalo (ad esempio che una ditta continua a lavorare nelle ore di riposo e produrre rumori molesti che possono nuocere al riposo pomeridiano). Per cui si potrà rivolgere all’amministratore rappresenta il Condominio, al fine di disporre una convocazione di un’assemblea straordinaria per discutere sul problema delle immissioni rumorose e l’eventuale possibilità di irrogare delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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