RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: MATRIMONIO ROVINATO_ DANNO DA RESPONSABILITA’ CIVILE
a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo
Il matrimonio è il grande giorno, un evento unico nella vita della futura coppia, chi danneggia per colpa quel giorno speciale agli sposi deve risarcire loro il danno.
Cosa è il danno da “matrimonio rovinato” ?
Il danno da matrimonio rovinato – a dare una definizione ben precisa – vi è una sentenza interessante in merito all’argomento del Giudice di Pace di Milano del 19/07/2021; nel quale spiega in cosa consiste il risarcimento del danno per un giorno speciale. Il Giudice commenta: “il danno da matrimonio rovinato consiste nei danni cagionati dal grave inadempimento contrattuale dell’impresa che (non) ha offerto la prestazione stabilita, nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione, per il giorno del matrimonio che dovrebbe essere uno dei più belli della vita”. Il Giudice continua affermando che gli sposi abbiano il diritto di chiedere e ottenere l’integrare ristoro per questo danno non patrimoniale, soprattutto, “alla luce dell’importanza riconosciuta alla cerimonia e all’interesse non patrimoniale sotteso al contratto di conferimento del servizio offerto per tale evento, diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 Cost.. Infatti la lesione dell’interesse sotteso al contratto e alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di coppia comporti stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo a causa di un servizio matrimoniale non effettuato in un giorno unico e irripetibile come quello delle nozze”.
Nel caso di matrimonio rovinato sussiste un duplice profilo di risarcimento del danno volto ad ottenere il ristoro di tutti i danni:
- Patrimoniali: sono quelli derivanti dall’inadempimento contrattuale a cui viene conferito l’incarico di organizzare;
- Non Patrimoniali: dovuti al “patema d’amino” subito dagli sposi in un giorno “speciale”.
Facciamo qualche esempio:
- Quando al ricevimento nuziale il cibo non viene offerto in quantità adeguata al numero degli ospiti invitati al banchetto o nel caso in cui venga servito cibo che possa provocare intossicazione alimentare ai commensali.
- Oppure nel caso in cui la “BAND” a cui è stato concesso l’incarico non si presenti il giorno del matrimonio.
In tutte le ipotesi di mancato adempimento contrattuale, gli sposi possono instaurare un giudizio, sia volto ad ottenere l’accertamento dell’esistenza del diritto nascente “da matrimonio rovinato”.
La materia è disciplinata dal codice civile ex art. 1453 e segg. che regola istituto della “risoluzione contrattuale”, per cui gli sposi possono instaurare un giudizio volto ad ottenere la “risoluzione del contratto di prestazione d’opera” nei confronti del fornitore a cui si erano rivolti per l’organizzazione del matrimonio al fine di ottenere, il diritto alla restituzione delle somme già versate a titolo di acconto e/o il diritto ad ottenere la complessiva somma pagata a saldo dell’intero importo pattuito oltre, un ristoro in via equitativa per il danno non patrimoniale patito e subito nelle forme di danno morale, danno all’immagine, danno alla reputazione ecc… Difatti, il giorno del matrimonio gli sposi devono stare “rilassati e sereni” e non subire stato disagio, malessere trasformato in reazioni ansiose, stress, nervosismo, imbarazzo nei confronti dei propri ospiti e, del tutto provocato a causa di un servizio inefficiente diverso dalla qualità e quantità pattuita per l’organizzazione del giorno indimenticabile.
A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 11/11/2018 n. 26972 hanno affermato: “ la lesione di un diritto inviolabile della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità contrattuale o extracontrattuale” con ulteriore precisazione che “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complesso sistema costituzione indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”.
Per cui il contratto, con i fornitori per organizzare il matrimonio, regola una molteplicità di interessi anche di natura non economici, e anche non legati ai diritti inviolabili, la cui insoddisfazione produce una danno conseguente di tipo morale o esistenziale. Difatti, l’interesse principale che il contratto mira a soddisfare consiste proprio nella buona riuscita del pacchetto nuziale.
Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistono i presupposti della risarcibilità di cui all’art. 1218 c.c.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu