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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE PIU’ DEBOLE

Che cosa è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento e/o divorzile è una forma economica di sostegno, stabilita per vie legali e/o accordo tra gli ex-coniugi, che viene erogata al soggetto dell’ex coppia finanziariamente debole cioè, che ha dei redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Per cui il coniuge con maggiori disponibilità economiche e finanziarie è chiamato a sostenere il coniuge con difficoltà.

Per cui, v’è la parte obbligata alla corresponsione dell’assegno di mantenimento definita coniuge obbligato e/o onerato, mentre la parte che riceve l’assegno viene definita coniuge beneficiario o avente diritto.

Perché è importante l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole?

L’assegno divorzile, all’interno di un divorzio, assume un ruolo essenziale, poiché è determinante in quanto assume una funzione:

  • Assistenziale, poiché si tratta di un contributo economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa;
  • Perequativa, ovvero finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Ord. 5603/2020).

Dunque, l’assegno di mantenimento che dopo il divorzio è chiamato assegno divorzile, è dovuto se esiste disparità economica tra i due ex coniugi e se chi tra i due ha un reddito inferiore non sia in grado di mantenersi in modo autonomo. Per cui l’assegno di mantenimento è solamente dovuto quando il coniuge meno abbiente abbia le risorse sufficienti per rendersi autonomo. 

Facciamo un esempio: Un dipendente pubblico che mensilmente riceve uno stipendio medio di € 1.200,00, nonostante l’ex marito/moglie sia un medico con un patrimonio finanziario maggiore rispetto al coniuge dipendente, non ha diritto al contributo mensile. Secondo gli Ermellini il divario economico tra i coniugi non legittima il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, salvo casi particolari.

Altro esempio: Una madre casalinga rinuncia a lavorare o si accontenta di un lavoro part-time per dedicarsi all’educazione e alla crescita dei figli. In tali casi, quando uno dei due coniugi è meno forte in senso economico dell’altro non per colpa sia ma a causa del suo contributo dato in parte e/o esclusivamente alla formazione del patrimonio familiare, ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.

Quali sono le condizioni per ottenere l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento per il coniuge separato scaturisce dall’impegno reciproco che i coniugi assumono a seguito del “sacro” vincolo del matrimonio, a norma dell’art. 143 c.c. al fine di provvedere all’esistenza oltre che spirituale anche materiale. A norma dell’art. 156 c.c. sancisce il diritto del coniuge a cui non viene addebitata la separazione di ricevere dall’altro quanto gli occorre per il suo mantenimento, se non dispone di adeguati redditi propri.

In caso di divorzio, il mantenimento al coniuge assume più propriamente il nome di assegno divorzile, prestazione contemplata e disciplinata dall’art. 5 legge 898/1970. Difatti, l’assegno riconosciuto dal Giudice tenendo conto di tutta una serie di elementi, come le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo apportato da ciascuno alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune e individuale, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.

Una recente sentenza n. 35385/2023 dello Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito che: “al fine di stabilire la quantificazione dell’assegno di deve tener conto anche del periodo di convivenza pre-matrimoniale quando presenta i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita in comune”.  Con questa sentenza per la prima volta gli Ermellini nel conteggio dell’assegno mantenimento debba rientrate la vita passata insieme prima delle nozze.

La Corte addivenuta a tale conclusione, sottolineando come nel diritto di famiglia, la giurisprudenza deve tener conto dell’evoluzione sociale della definizione della “famiglia” ed in particolar la convivenza prematrimoniale, stabile e continuativa che influisce nel successivo matrimonio e “eventuale” conseguente divorzio” come, le scelte comuni di organizzazione della familiare e la distribuzione dei ruoli all’interno della famiglia. Per cui in fase di divorzio ed ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile al coniuge più debole, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di “fatto” e quella della unione “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza pre-matrimoniale.

Gli elementi che incidono sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento?

  • I redditi netti di entrambi i coniugi;
  • Le proprietà immobiliari, mobiliari e mobili registrati;
  • La capacità patrimoniale dei singoli coniugi;
  • Oneri che ciascun coniuge deve sostenere periodicamente;
  • Assegnazione casa coniugale;
  • La durata del matrimonio;
  • Adesso, va computato anche il periodo della convivenza-prematrimoniale.

Infine, non rileva il parametro del tenore di vita pregresso come riferimento per la quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, elemento necessario che interviene solamente per quanto riguarda i figli, ovvero, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio tra i genitori.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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