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L’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LA NUOVA PRESCRIZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE – GAS, ACQUA E LUCE –

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La rubrica dell’avvocato del Martedì _ a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Cosa succede quando cadono in prescrizione le bollette di luce, gas e acqua?

Cosa s’intende per prescrizione? Il codice civile a norma dell’art. 2934 I comma c.c. afferma che: “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”; dunque, secondo la legge il passare del tempo può determinare la perdita di un diritto ed il titolare non lo più esigere. La prescrizione delle bollette domestiche si riferisce al pagamento di una fattura di luce, gas e acqua relativa ad un periodo passato, durante tale periodo di tempo, non deve essere recapitato alcun avviso cosicché, il fornitore non può chiedere il versamento delle predetta fattura.

Tale proposito bisogna fare la differenza tra prescrizione e decadenza di una bolletta? Ambedue i termini hanno in comune il passare del tempo che estingue un diritto ma con una differenza essenziale:

  • Prescrizione: il diritto si estingue poiché il titolare, ossia il fornitore e/o società somministratrice, non esercita il suo diritto nei termini stabiliti dalla legge; la sua funzione è quella di paralizzare le pretese esercitate tardivamente e sanzionare l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto:

Ad esempio: Per ottenere il pagamento di una fattura commerciale si hanno dieci anni di tempo, che decorrono dalla data di scadenza della fattura stessa; se Tizio (titolare del diritto) lasciare passare undici anni senza chiedere nulla al debitore, neanche in questo arco di tempo un sollecito scritto – che interrompe la prescrizione – il suo diritto di credito nei confronti del debitore si estingue per inerzia e, non potrà più pretendere il pagamento.

  • La decadenza : consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio disposto dalla legge ex art. 2964 c.c.

Ad esempio: Il diritto alla garanzia per difetti sugli oggetti comprati decade entro otto giorni dalla data dell’acquisto. Quindi, la decadenza non è legata all’inerzia del titolare come per la prescrizione, ma può essere impedita solamente dall’esercizio del diritto in questione.

Il termine di prescrizione delle bollette ordinario di cinque (5) anni è stato ridotto grazie alla nuova prescrizione introdotta con la Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal 1° marzo 2018 è stata ridotta a due (2) anni. In particolare:

  • Bollette dell’energia elettrica si prescrivono in due anni solo dopo il 2 marzo 2018; per quelle anteriori la prescrizione rimane ordinaria di cinque anni;
  • Bollette del gas si prescrivono in due anni solo dopo il 2 gennaio 2019; per quelle anteriori la prescrizione rimane ordinaria di cinque anni;
  • Bolletta dell’acqua si prescrivono in due anni solo dopo il 2 gennaio 2020; per quelle anteriori la prescrizione rimane ordinaria di cinque anni;

Con la nuova prescrizione delle bollette l’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) ha congelato tutti i conguagli riferiti ai cinque anni, nel rispetto del termine prescrizione bollette recentemente modificato. Con la nuova prescrizione si accorcia il termine di due anni, essa riguarda non solo i conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione; tale regime sussiste pure per le fatture inoltrate a causa della mancata lettura dei contatori. In ossequio alla Delibera del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com che dispone l’attuazione della Legge di Bilancio 2018, scatta l’obbligo per la società di somministrazione di informare in fattura gli utenti (famiglie ed imprese) del nuovo termine di prescrizione.

Tra le novità introdotte per la nuova prescrizione di 24 mesi per le fatture delle utenze domestiche il cliente si vedrà recapitata una bolletta più trasparente ove:

  • La società venditrice/somministrante dovrà indicare la nuova prescrizione di 2 anni entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento;
  • Dovranno essere indicati elementi che possono agevolare la cognizione del conteggio (esempio: evidenziare gli importi che sono già prescritti in quanto riferibili a due anni addietro ecc…);

Facciamo un esempio: Tizio a causa di problemi economici personali, decide di non pagare le utenze della luce nei due anni successivi e, per il mancato pagamento la società venditrice non recapita alcun sollecito di pagamento, il debito si prescrive e la società della luce non potrà avere alcuna pretesa sulle fatture prescritte.

La nuova prescrizione riguarda anche i conguagli delle utenze domestiche?

Assolutamente Si. La nuova prescrizione del termine delle utenze domestiche si estende sia alle utenze bollette ordinarie sia ai conguagli. Dunque, le bollette non potranno più essere pretese dopo più di due anni dall’anno di riferimento, anche se l’accertamento del conguaglio avviene in un momento successivo; difatti, in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di anni due, l’intestatario dell’utenza potrà presentare reclamo per ottenere la sospensione al pagamento.

Altra novità della legge di bilancio 2018 – riguarda la SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA in attesa della verifica di legittimità della condotta dell’operatore.

Tale materia risulta molto complessa per la quale bisogna analizzare il singolo caso concreto per poter dare delle informazioni e pareri precisi sulla questione, dunque, sempre opportuno rivolgersi ad un esperto, che potrà consigliarVi la miglior soluzione in relazione al caso specifico.

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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