L’Avvocato del Martedì_ DIVISIONE EREDITARIA TRA PIU’ COEREDI
(di F. P. QUARTARARO) La rubrica settimanale “L’avvocato del Martedì”.
Nel momento in cui il proprietario di un immobile muore e lascia più eredi, il bene passa in proprietà di quest’ultimi secondo le rispettive quote ereditarie.
Nel caso in cui un immobile (sia un villino e/o appartamento) sia diventato “proprietà in comunione” gli eredi possono:
- Trovare una soluzione bonaria – mediante un accordo privato “scrittura privata” o per “procedimento di mediazione” innanzi un terzo soggetto imparziale – firmato da tutti i coeredi;
- In caso di mancato accordo – si dovrà agire in sede giudiziale. In tal caso gli eredi dovranno esercitare il diritto di scioglimento della comunione ereditaria, non essendovi alcuna prescrizione.
Che differenza c’è tra comunione e divisione ereditaria?
Comunione ereditaria: si ha allorquando la proprietà su uno o più beni immobili spetti a più persone, ogni partecipante può liberamente alienare la propria quota ex art. 732 c.c. anche ad un estraneo, salvo la notifica di proposta di alienazione agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Divisione ereditaria: è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, può essere richiesta in ogni tempo da qualunque coerede. Per mezzo della divisione, ogni coerede pone fine alla comunione ereditaria e diventa unico proprietario del bene assegnato in base alla quota ereditaria assegnata.
La differenza tra comunione ereditaria e divisione ereditaria ha ad oggetto non il singolo bene bensì l’intero asse ereditario del defunto.
Quando non è possibile fare la divisione ereditaria?
In caso di impedimento alla divisione si ravvisano nei seguenti casi:
- Tra i chiamati vi sia un concepito (un futuro nascituro);
- Il Giudice sospende la divisione (per un termine di cinque anni);
- In caso di minorenni.
In tali casi, bisognerà aspettare che il nascituro venga alla luce, che il termine quinquennale sia posto a termine e che l’ultimo dei soggetti minore abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Quando un immobile non si può dividere?
Quando un immobile non è divisibile (si pensi ad esempio, ad un villino unifamiliare) in tal caso, così come disposto dall’art. 720 c.c. dispone che tali beni “devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione” ; se nessuno dei coeredi è disposto a ciò, allora, avrà luogo la vendita all’incanto dell’immobile.
Come avviene la divisione delle quote ereditarie?
Ai fini della divisione ereditaria di un immobile vi sono diversi casi:
- A) Quando c’è un coniuge e i figli (discendenti in linea retta), al primo tocca la metà dell’eredità, in concorso con un solo figlio, ovvero di un terzo se i figli sono più di due, ai quali spetta 2/3 suddivisi in parti uguali;
- B) Quando c’è un coniuge senza figli ma con sorelle e fratelli (ascendenti collaterali), al primo tocca 2/3 dell’eredità, mentre agli altri 1/3 da suddividersi in parti uguali;
- C) Quando c’è solo il coniuge senza figli e fratelli del de cuius, al primo va l’intero asse ereditario;
- D) Se non c’è il coniuge ma solamente i figli, a quest’ultimi va devoluta l’intera eredità suddivisa in parti uguali;
- E) Quando non c’è il coniuge, né i figli ma solo i fratelli e sorelle, l’intera eredità va divisa tra quest’ultimi in parti uguali;
- F) In assenza del coniuge, figli, fratelli e sorelle, sono chiamati a succedere al de cuius parenti fino al sesto grado;
- G) Se il de cuius non ha congiunti, parenti prossimi o remoti o nessuno di loro sopravvissuto e non ha lasciato nessun testamento olografo e/o pubblico, l’intero asse ereditario va allo Stato.
Si fa presente che in caso di divisione ereditaria a norma dell’art. 540 c.c. sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Infine, il coniuge separato ha gli stessi diritti di quello non separato, salvo che non gli sia stata addebitata la separazione, mentre non ha diritto il coniuge divorziato.
Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu