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GESTIONE AEREOPORTI: E’ LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI RINUNCIA AL CONTENZIOSO?

Il caso che pongo oggi all’attenzione di tutti Voi ha ad oggetto l’illegittimità di una clausola di “rinuncia al contenzioso”, inserita in un contratto di programma predisposto dall’Ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nei confronti di una Società di gestione di aereoporti.

La vicenda trae origine da un ricorso straordinario presentato da una Società, affidataria della gestione di un aereoporto internazionale, in virtù di una convenzione sottoscritta con l’ENAC, al fine di ottenere l’annullamento della delibera emessa dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), avente ad oggetto un “parere sul contratto di programma tra l’Ente nazione aviazione civile (ENAC) e la società Gestioni servizi aereoporti”, nonché la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ENAC del nuovo schema-tipo di contratto di programma.

A sostegno del ricorso la Società, da un lato, ha posto in rilievo che la sottoscrizione della clausola di rinuncia al contenzioso prescritta dalla delibera CIPE sarebbe illegittima in quanto adottata in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale, dall’altro, invece, ha ritenuto che la competenza ad emettere la prima delibera spetterebbe anziché al CIPE all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con funzioni di vigilanza, in ragione del fatto che la suddetta clausola inciderebbe in materia tariffaria e in tal modo invaderebbe il campo della competenza riservata all’ART.

Nello specifico, la clausola di “rinuncia al contenzioso” che, rappresenta il punto sostanziale della controversia, inserita nel nuovo schema- tipo di contratto di programma approvato con la delibera del consiglio dell’amministrazione dell’ENAC, in accoglimento della prescrizione contenuta nel parere espresso dal CIPE, intende imporre, ad avviso del ricorrente, anche per il futuro, la rinuncia a tutti i giudizi, seppur incardinati in costanza del rapporto contrattuale in essere.

Sul ricorso in esame, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato che, in sede di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, cautelare o di merito, ha natura giuridica assolutamente vincolante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1 del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Consiglio di Stato pertanto chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda, nell’adunanza del 18 novembre 2020, ha ritenuto in primo luogo sussistente la competenza del CIPE, pur dopo la costituzione della nuova Autorità di Vigilanza sui trasporti (ART), in quanto la direttiva n. 38/2007, adottata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. E) del d.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministri del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE), al punto 3, prevede espressamente che “I contratti di programma sono approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture, previo parere del CIPE”; in secondo luogo, in accoglimento del ricorso proposto, ha ritenuto che la clausola debba essere meglio calibrata e più appropriatamente riformulata, pena la violazione dell’art. 24 Cost.

La soluzione proposta dal Consiglio di Stato appare senz’altro condivisibile, ponendosi in stretta coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizione che, impone all’ordinamento giuridico di predisporre delle tutele processuali idonee ad assicurare una protezione effettiva delle situazioni soggettive.

Nel caso di specie, peraltro, la nuova previsione seppur gravosa nei confronti della Società, non è stata portata a conoscenza di quest’ultima, né è stata supportata da alcuna giustificazione giuridica.

Pertanto, sostenere l’ammissibilità di una siffatta clausola significherebbe oltrechè legittimare irragionevolmente una pratica a danno delle Società di gestione di aereoporti, consentire una limitazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione contra legem, ponendosi in evidente contrasto con gli artt. 97 Cost. e 1229 cod. civ.

 

 

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