Fabi: Banche non possono lasciare senza sportello i Comuni
Il parere legale a cura dell'Avv. Calogero Leanza
“Continuiamo la battaglia a difesa non solo dei lavoratori del credito ma anche e principalmente a difesa di un diritto delle Persone che vengono privati di un proprio diritto da parte degli Amministratori degli Istituti di Credito che continuano a chiudere sportelli nei piccoli Comuni.
Abbiamo acquisito alcuni pareri legali che confermano che da parte delle Banche viene disapplicata la normativa vigente per i servizi pubblici essenziali, lasciando tante Persone anziane e deboli senza sportelli bancari nei propri territori.
Tra i pareri legali acquisiti pubblichiamo quello fornitoci dall’Avv. Calogero Leanza (nella foto) che evidenzia chiaramente le pecche in materia del sistema creditizio del nostro paese”.
A darne notizia è Carmelo Raffa, Coordinatore FABI SICILIA
Oggetto: Chiusura sportelli bancari nei piccoli comuni siciliani.
Rendo il presente parere su richiesta del Coordinatore della F.A.B.I. Sicilia (Federazione Autonoma Bancari Italiani) Carmelo Raffa.
Il servizio bancario è strumentalmente connesso al soddisfacimento dei bisogni essenziali dell’uomo e, pertanto, lo stesso viene considerato dal legislatore nella disciplina di quelli che vengono definiti “servizi pubblici essenziali” ai fini del contemperamento con il diritto di sciopero. Nello specifico la Legge 12 giugno 1990 n° 146 (rubricata, per l’appunto, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.”), nell’ affermare testualmente, all’articolo uno, che “… Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione….” alla lettera c), del successivo articolo due, fa rientrare “…per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario…”. La chiusura indiscriminata degli sportelli bancari nei piccoli Comuni, pertanto, integra, a mio avviso, a fortiori una violazione della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali, giacché ciò risulta essere lesivo – ben più di un semplice sciopero – dei diritti dei cittadini i quali vedono precluso l’accesso al credito ed al risparmio.
Quanto detto viene ulteriormente avvalorato dal fatto che financo la normativa emergenziale di contenimento e contrasto al Covid-19 messa in atto dal Governo Italiano ha escluso dalle chiusure imposte le Banche, qualificandole come attività necessarie ed indispensabili. In fede,
Avv. Calogero Leanza