Covid: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale
Pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale
28 MAGGIO – La vicenda, il cui esito era già stato anticipato in un comunicato stampa della Consulta dell’8 aprile 2022, prende le mosse dall’ordinanza del 15 aprile 2021, con la quale il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, in riferimento all’art. 13 della Costituzione.
Nello specifico, il giudice rimettente, chiamato a giudicare un imputato al quale era stato contestato, in concorso con altri reati, di essere uscito dalla propria abitazione, dopo che ne era stata accertata la positività al virus COVID- 19, reputava il combinato disposto delle norme censurate difforme dall’art. 13 Cost., perché esse non prevedono che il provvedimento dell’autorità sanitaria, con il quale il malato è sottoposto alla cosiddetta quarantena obbligatoria, sia convalidato entro 48 ore dall’autorità giudiziaria.
La censura non è stata accolta.
Nella motivazione della sentenza n. 127, depositata il 26 maggio (redattore Augusto Barbera), la Consulta ha affermato che la quarantena imposta ai malati di Covid- 19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Ad avviso della Corte, essa non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice.
La Corte ha posto in evidenza, altresì, che la misura dell’isolamento non è in alcun modo paragonabile a quella degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe, infatti, secondo la Consulta, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars- Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale.
Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione.