Collegio Gonzaga: annullato avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Corte di Giustizia Tributaria
Collegio Gonzaga: nessuna irregolarità fiscale. Annullato avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 4, con la recente sentenza n. 931/2003, ha annullato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo aveva accertava, per l’anno d’imposta 2015 ai fini dell’IRES l’infedele dichiarazione e maggiori redditi di fabbricato per un importo pari a € 261.720,00 e ai fini dell’IRAP l’omessa dichiarazione e un imponibile da sottoporre a tassazione pari a € 161.081,47, nei confronti della di Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga.
L’accertamento traeva origine dal P.V.C. del 22/11/2019 redatto a seguito della verifica fiscale effettuata dalla Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Controlli. In particolare l’Ufficio ha disconosciuto il contratto di affitto di azienda che l’ente ha stipulato con l’ente Centro Educativo Ignaziano. Secondo i verbalizzanti il Collegio Gonzaga in quanto Ente ecclesiastico non poteva assumere la qualifica di imprenditore perché non svolgeva attività commerciale esclusiva o prevalente in quanto avrebbe abusato “della propria personalità” con ciò determinandosi il presupposto per la perdita del riconoscimento.
Pertanto, i verbalizzanti hanno riqualificato il contratto di affitto d’azienda in contratto di locazione di fabbricati ai sensi dell’art. 20 del D.p.r. 131/1986 e, conseguentemente riclassificato i proventi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. h) del T.U.I.R. in redditi da fabbricati ex art. 36 dello stesso Testo Unico, quantificandoli in € 261.720,00.
Il Collegio Gonzaga, assistito dal Prof. Avv. Angelo Cuva e dall’Avv. Pasquale Vagnarelli, in via preliminare eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis della legge 212/2000, Statuto dei Diritti del Contribuente e dell’articolo 20 del Testo Unico sull’imposta di registro.
Nel merito contestava l’illegittima ed errata riqualificazione del contratto di affitto di azienda – stipulato tra l’Ente “Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga” e l’Ente “Centro educativo Ignaziano” – in contratto di locazione di fabbricati, producendo copiosa produzione documentale attestante lo svolgimento di attività commerciale, costituita dalla gestione del complesso scolastico denominato “Istituto Gonzaga”, e ciò fino all’anno 1998.
Segnatamente rileva il Prof. Cuva “L’attività di istruzione, svolta in proprio dalla ricorrente fino all’affitto di azienda, si qualifica a tutti gli effetti come attività commerciale: l’ente ecclesiastico può, infatti, legittimamente svolgere l’attività commerciale, da ente non commerciale, ai sensi e per gli effetti della lettera b), art. 16, L. 222/1985 e limitatamente a tale attività acquisisce la qualifica di imprenditore” .
La Corte di Giustizia di primo grado di Palermo ( Pres. A. Alabiso, Rel. S. Bona) ha accolto il ricorso ed annullato l’avviso di accertamento in questione.
Nel merito i Giudici di prime cure hanno richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che per analogo caso si è pronunciato in questi termini << Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo dell’indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti>>.
Di conseguenza “considerato che nel caso specifico: oggetto del contratto è l’Istituto scolastico denominato Istituto Gonzaga composto dagli immobili, dalle attrezzature scolastiche e dal personale in forza alla Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga ivi indicati” e che l’associazione Centro Educativo Ignaziano, in forza del contratto di cui trattasi, risalente al 17-9-1998, ha continuato a gestire l’istituto scolastico, che le attività di istruzione, di educazione e di cultura possono essere legittimamente svolte, ex legge 222/1985 art.16 lett. b), dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
“La sentenza della Corte di giustizia tributaria conferma la correttezza dei comportamenti tenuti dalla Collegio Gonzaga nella gestione dell’attività scolastica e del rapporto con il Centro educativo Ignaziano” afferma Padre Vitangelo Denora, Direttore Generale del Gonzaga Campus.