L’Avvocato del Martedì_ SINISTRI STRADALI: IL PEDONE HA SEMPRE RAGIONE?
Eccoci, al nostro appuntamento settimanale con L’AVVOCATO DEL MARTEDI’.
Una situazione sfortunatamente abbastanza frequente è quella che vede come protagonista di un sinistro stradale un pedone in quanto urtato o travolto da un automezzo. Il sinistro che coinvolge un pedone sfugge all’applicazione del sistema dell’indennizzo diretto o risarcimento diretto, poiché in tale situazione il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitate l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2059 c.c. per il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Questo è il tipo caso di un pedone investito mentre attraversa una via percorrendo le strisce pedonali che vengono normalmente segnalate in anticipo dalla cartellonistica stradale.
Chi investe il pedone è sempre responsabile?
Quando si è alla guida, bisogna sempre prestare la dovuta attenzione ai pedoni, senza limitarsi ad avere cura che nessuno attraversi solo quando ci sono delle strisce pedonali. Tale regola, valida in generale, ha trovato una conferma con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26111/2016 con la quale veniva confermata la condanna per omicidio colposo in capo a un automobilista che aveva investito un’anziana signora, cagionandone la morte. Secondo l’orientamento della Cassazione la quale ha ricordato che, in ogni caso, il diritto di precedenza va subordinato al principio del neminem laedere, anche quando il pedone attraversa la carreggiata fuori dalle apposite strisce, con la conseguenza che gli automobilisti sono sempre tenuti a rallentare e, se necessario, ad interrompere la loro marcia per evitare incidenti.
Quando è possibile escludere la responsabilità del conducente?
Per configurarsi un’ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione con sent. n. 21249/2016, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione.
Ragion per cui in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvisarlo e comunque di osservare tempestivamente i movimenti. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo, per superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita ne centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alla circolazione stradale del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo. In tal caso il conducente, ove accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latitante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.
Il comportamento dei pedoni è soggetto a regole di diligenza e prudenza?
Il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al preciso fine di evitare che i pedoni possano essere d’intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ragion per cui la Cassazione chiarisce la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. in caso di danni prodotti a cose o persone dalla circolazione di veicoli, non deve essere necessariamente data in modo diretto dimostrando di aver tenuto una condotta esente da colpa, ma può anche risultare dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo del fatto dannoso, in alcun modo evitabile dal conducente che non avrebbe nemmeno potuto attuare una manovra d’emergenza.
Sul pedone può ricadere la colpa?
Facciamo un esempio: il pedone che attraversa la strada di corsa, anche se sulle strisce pedonali, immettendosi nel flusso di veicolo che procedono nel rispetto dei limiti imposti, “pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimenti da parte di un veicolo, ove il conducente dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza (Cass. n. 14064/2010), dunque in tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054 c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’art. 1127 c.c. con quella presunte del conducente.
Se avete qualche dubbio in merito alla predetta questione scriveteci, l’Avvocato Francesca Paola Quartararo sarà pronta a rispondere a qualunque perplessità domanda nella sezione contatti del sito web: www.avvocatoquartararo.eu