RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: SINISTRO STRADALE_ BUCHE IN CITTA’ – QUANDO SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Nelle nostre città, sfortunatamente, le voragini formatosi nel manto stradale sono una costante e, provocano un’alta percentuale di incidenti. Di chi è la colpa? Quando spetta il risarcimento del danno?
Nel caso di un sinistro provocato sia ad un veicolo sia del danno subito dal pedone derivanti dal dissesto stradale, il soggetto a cui rivolgere le istanze risarcitorie è l’ente proprietario della strada. La norma di cui all’art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cose in custodia” secondo cui: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, dunque, la norma palesa la responsabilità dell’ente gestore delle strade, in combinato disposto con l’art. 14 C.d.S. tra i quali vi sono il dovere di “manutenzione, gestione, pulizia” nonché il dovere di controllare l’efficienza tecnica delle strade in gestione.
In via generale il danno derivante da “buca stradale” sono i cosiddetti “danni da insidia” la cui responsabilità per tali eventi è imputabile alle Pubbliche Amministrazioni, la quale proprietaria o gestisca il bene demaniale. Al fine di ottenere il risarcimento del danno è necessario:
- Domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. per omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici preposti.
- Nesso di causalità tra l’evento e il danno subito;
- Il danneggiato dovrà provare l’evento in cui è stato coinvolto e la condizione di oggettivo pericolo;
- La possibilità per la Pubblica Amministrazione del caso fortuito;
Si possono distinguere due diverse situazioni:
- Il danno subito dal veicolo: In caso di incidente stradale a causa di un dissesto nel manto stradale, la domanda di risarcimento deve essere indirizzata all’ente responsabile correlata di apposita documentazione dal quale dovrà evincersi il danno subito (nesso di causalità) e la correlazione tra il danno e il degrado del manto stradale, con adeguati mezzi di prova es: le foto, eventuali verbali dell’autorità intervenuta ecc…);
In tali casi rientrano:
- Danni subiti a causa del manto stradale in cattivo stato di manutenzione non drenante o ricoperto di fogliame e/o di scorie;
- Danno al veicolo causato all’ipotesi di buca coperta da acqua piovana e/o da perdita di fognature che abbia occluso la presenza della buca sul manto stradale;
- Danno causati ai veicoli per la mancata presenza di una buca non adeguatamente segnalata e/o in totale assenza di segnalazione.
- Danno subito dai pedoni: In tali casi, il cattivo stato di manutenzione delle strade da parte dell’ ente proprietario può causare e come effettivamente causa, danni fisici ai soggetti che percorrono a piedi un percorso malsano e insidioso. In tali casi è possibile ottenere il risarcimento del danno subito, per mezzo di una documentazione probatoria asserente il nesso di causalità con i relativi danni fisici subiti patiti e patendi in conseguenza del sinistro.
Tali casi rientrano:
- Le lesioni fisiche provocate dal manto stradale scivoloso (si pensi ad esempio macchia di olio e/o altra consistenza viscida) causata dall’omessa pulizia e manutenzione del manto stradale;
- Danni fisici causati dalla caduta in una buca coperta da acqua piovana non visibile o segnalata;
- Danni e lesioni fisiche derivanti da una buca non segnalata.
Cosa deve essere provato, al fine di ottenere il risarcimento del danno?
La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che: “il soggetto danneggiato deve dare prova della dipendenza del danno subito dallo stato della strada (nesso di causalità), lo dispensa dall’onore di fornire anche la prova della pericolosità del luogo (Corte di Cassazione ord. 17625/2016).
Un ruolo fondamentale nell’ambito probatorio e concessa dalla testimonianza.
A tal proposito la Corte di Cassazione n. 35146/2021 ha chiarito un aspetto importante nell’ambito della prova testimoniale, la quale risulta rilevante nella ricostruzione della dinamica del sinistro, soprattutto nell’eventualità in cui vi sia mancanza di altra documentazione probatoria. La Corte rileva come, di norma, il giudizio di merito con cui venga accolta e/o rigettata un’istruttoria sia insindacabile in sede di legittimità atteso che si tratta di una scelta discrezionale riservata dal legislatore al giudice di merito (Cass. 895/1970; Cass. 1501/1965).
Gli Ermellini palesano come non esista una norma di legge o principio costituzionale dal quale sia desumibile in via interpretativa che impedisca di provare per testimoni la circostanza che un fatto non sia accaduto o non esista (Cass. n.5247/2022). In fase istruttoria la testimonianza è valutata solamente se il testimone fornisce un giudizio, difatti la giurisprudenza costante ritiene che i testimoni possono essere ammessi a deporre su circostanza che cadono “sotto la comune percezione sensoriale” mentre non possono esprime giudizi di natura tecnica (Cass. n. 4120/1970).
Per cui affinché la testimonianza sia resa rilevante in fase istruttoria è importante tenere presente alcuni chiarimenti, efficaci ai fini della validità stessa della testimonianza:
- Il testimone deve ricostruire i fatti realmente accaduti e di cui è stato testimone oculare non può fornire un’interpretazione dei fatti né una qualificazione dei fatti;
- Il testimone nella ricostruzione del fatto deve ricordare solamente fatti e circostanze ben precisi e deporre su circostanza di percezione sensoriale senza addurre apprezzamenti di natura tecnica o giuridica dei fatti.
- Il testimone deve indicare l’eventuale l’entità dei danni subiti dalla vittima (es: se caduta a causa di una buca, descrivere con precisione il punto dove il soggetto è caduto, la descrizione della buca se fosse coperta da foglie oppure no, le condizioni meteorologiche, sul come il soggetto sia caduto e l’eventuale arto superiore e/o inferiore che ha subito lesioni ecc….).
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu