RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ CRISI DI COPPIA: QUANDO SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DELL’ ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
L’addebito della separazione è un istituto introdotto nell’anno 1975 con la riforma del diritto di famiglia ed ha sostituito il precedente concetto di “separazione per colpa”.
In cosa consiste la separazione con addebito?
L’addebito della separazione è richiesto da parte di uno dei due coniugi allorquando, si ritiene responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, attribuendo la colpa del “presunto” tracollo dell’unione spirituale. La norma di cui all’art. 151 c.c. postula una crisi coniugale quando:
- Si rende intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- Si rechi pregiudizio all’educazione della prole.
L’addebito ha una funzione sanzionatoria, di natura patrimoniale e punitiva poiché il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento e i diritti successori.
Quali sono i presupposti per l’addebito della separazione?
Il giudice in ossequio alle disposizioni normative in materia, di cui all’art. 151 c.c., dispone l’addebito ad uno dei due coniugi quando:
- Ne ricorrono le circostanze:
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Sussistenza del nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza – il paradigma è il tradimento, si pensi a quando uno dei due coniugi sia infedele (l’infedeltà è violazione di un dovere coniugale) e, sia stata causa scatenante della crisi coniugale (prova del nesso causale);
- Quando ne sia fatta richiesta: su richiesta di uno dei due coniugi e/o eventuale.
Sussistono casi in cui sia possibile addebitare la separazione ad entrambi i coniugi?
La legge ammette questa ipotesi, a tal proposito si afferisce a “doppio addebito della separazione”. Difatti, il giudice attribuisce ad entrambi i coniugi la separazione quando, i medesimi hanno violato di doveri nascenti dal matrimonio, si pensi ad esempio, alla moglie che accusa il marito di tradimento e il marito che accusa la moglie per la sua condotta violenta.
Secondo la giurisprudenza costante, il tradimento non comporta automaticamente l’addebito, difatti, come sopra espletato, al necessari i presupposti del nesso di causalità ai fini dell’addebito. Per cui per avere l’addebito di separazione per tradimento necessita il nesso causale, dunque, deve essere eziologicamente connesso alla crisi coniugale.
Alcuni casi giurisprudenziali con diverse pronunce della Corte di Cassazione:
- In caso di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza (Cass. n. 40795/2021);
- Tale principio deve ritenersi applicabile anche all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, che costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. n. 25966/2022).
- Corte di Cassazione n. 12190/2023 e n. 1321/2023 ove stabilisce che ai fini dell’addebito della separazione dell’altro coniuge, la parte che ne fa richiesta deve provare il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo matrimoniale e la fine del matrimonio stesso”.
Altri esempio:
Sentenza della Cassazione n. 23307/2014 ove, la moglie ha ottenuto che venisse addebitata la separazione al marito che aveva donato parte del patrimonio dei beni immobiliari ad un familiare, al fratello. Questa donazione costituisce difatti una violazione dell’obbligo di contribuzione e art. 143 c.c. ed è stata la causa scatenante della intollerabilità della convivenza.
Sentenza della Cassazione n. 1239/2013 ove, è stata addebitata la separazione al marito che aveva un atteggiamento arrogante con la moglie. In aggiunta il marito, mentre la moglie era malata, aveva avuto una relazione extraconiugale con la domestica e aveva abbandonato la casa coniugale senza alcuna motivazione.
Sentenza della Cassazione n. 18870/2014 ove, in una causa di separazione giudiziale non è possibile richiedere sia l’addebito della separazione che il risarcimento del danno per infedeltà coniugale.
Se scopri tua moglie/ tuo marito con l’amante e cadi in depressione, puoi avere diritto al risarcimento del danno psicologico?
La giurisprudenza non ha delineato delle linee guida in merito a questa particolare fattispecie, inerente allo stato depressivo post-tradimento del coniuge, per cui non è possibile richiedere il risarcimento del danno di qualsivoglia natura (psicologico, morale e/o patrimoniale) a quest’ultimo e/o l’amante. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste ad oggi alcuna norma che legittima il “tradimento”, per cui il coniuge infedele non ha infranto alcuna norma e, di conseguenza non ha commesso alcuno illecito giuridico a cui poter richiedere il risarcimento del danno.
Per chiedere l’addebito della separazione è necessario la presenza di alcuni presupposti:
- Infedeltà coniugale (tradimento e/o adulterio);
- Maltrattamenti e/o percosse ripetute in famiglia;
- Inadempimento degli obblighi/doveri assunti con il matrimonio;
- Mobbing familiare;
- Uso di sostante stupefacenti e/o alcolici che destabilizzano la famiglia.
Per cui ai fini dell’addebito è necessario che ci sia il presupposto della violazione dei doveri coniugali e il nesso eziologico della sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Quali sono gli effetti dell’addebito della separazione?
- Rinuncia all’assegno di mantenimento: il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento ma ha solamente diritto alla corresponsione degli alimenti, nel caso in cui non abbia i mezzi propri per provvedere al suo sostentamento.
- Rinuncia all’asse ereditario e alla successione: il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. Dunque, in caso di morte del coniuge da cui si è separato, non ha diritto ad alcuna eredità, ma solamente ad un assegno vitalizio solo nel caso in cui ricevesse gli alimenti.
- Addebito delle spese legali: Il coniuge colpevole può essere condannato al pagamento di tutte le spese legali relative alla separazione, anche a quella di controparte, ovvero dell’ex-coniuge.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu