RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LA SERVITU’ DI PASSAGGIO PER USUCAPIONE
La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che costituisce un peso a carico del fondo altri “fondo servente” per l’utilità del “fondo dominante”, ovverosia tale diritto reale e non personale, consente al titolare di un fondo di passare su un fondo altri per accedere al proprio.
La servitù di passaggio è un diritto reale limitato. Essa si estrinseca nel peso che viene imposto su un fondo – servente – per l’utilità di un altro fondo appartenente ad altri – dominante -; difatti, la servitù non può essere trasferita separatamente dal fondo dominante e non può essere ceduta a soggetti terzi sotto forma di godimento quali ad esempio la locazione, uso ed abitazione.
Il codice civile disciplina la servitù nelle sue diverse forme (Titolo VI del libro III) dalla sua costituzione alle sue caratteristiche fino alla sua estinzione ed azioni a difesa della stessa.
La servitù si può costituire in diversi modi:
- Servitù per contratto – regolata per atto scritto e formale -;
- Servitù per testamento;
- Servitù di passaggio coattiva;
- Servitù per usucapione.
La servitù di passaggio per usucapione e per destinazione del padre di famiglia, può avvenire solo per le servitù apparenti, cioè per le servitù apparenti, cioè per quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (classico esempio, la presenza di una stradella che percorre il fondo servente che si è formato per effetto del passaggio continuo).
L’usucapione è un diritto di godimento reale che permette di acquistare a titolo originario la proprietà o diritto reale di godimento (uso, servitù, abitazione, ecc…) che avviene a seguito del possesso del bene o del diritto uti dominus, in maniera continuata e ininterrotta per un certo periodo di tempo determinato dalla legge. Difatti, la servitù di passaggio, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata esercitata per 20 anni in maniera continua e ininterrotta.
Il termine di venti anni decorre dal momento in cui le opere sono venute ad esistenza, quando con tale giorno coincide il primo atto di esercizio (Cass. n. 3472/1989) e, il termine breve di dieci anni, decorre dal momento della trascrizione del titolo.
Quali sono i requisiti per l’usucapione della servitù di passaggio?
- Il termine lungo (20 anni) o breve (10 anni) del protrarsi dell’esercizio del diritto di transito sul fondo servente per il suddetto termine in modo continuo ed interrotto;
- La presenza di segni visibili, ovverosia opere permanenti ed idonee allo scopo che hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzata all’accesso e/o uscita della pubblica via al fondo dominante.
A tal proposito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27515/2022 “il requisito dell’appartenenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto dell’usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rilevanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto di preciso onere a carattere stabile. Non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere per dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quind pluris, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù”.
Altresì la Cassazione nell’ordinanza n. 27717/2022 ha chiarito che: “spetta al giudice di merito valutare il fatto storico oggetto di discussione tra le parti in sede di contraddittorio, deve essere accolto il motivo sollevato da chi ritiene di aver acquistato il diritto di passaggio per usucapione sul fondo dominante se lo stesso dichiara che l’opera destinata all’esercizio del passaggio è costituita da cancello collocato sul fondo dominante di proprietà del vicino”.
L’onere della prova ai fini dell’usucapione, spetta, al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù; tale prova deve avere ad oggetto:
- Il transito sul fondo altrui per un periodo almeno di 20 anni;
- La sussistenza per almeno 20 anni di opere sul fondo altrui finalizzate all’esercizio del transito;
- La visibilità e la permanenza di tale opera;
- La destinazione inequivocabile dell’esercizio della servitù di passaggio;
- L’idoneità a rendere l’esistenza della servitù percepibile e manifesta a tutti.
- La permanenza deve essere esercitata in modo continuo e senza interruzioni.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu