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Divorzio, sì alla restituzione dell’assegno se mancavano i presupposti

Le Sezioni Unite Civili aprono al ristoro di quanto indebitamente versato ove si accerti l'insussistenza «ab origine» delle condizioni per il mantenimento

Con sentenza n. 32914, depositata l’8 novembre 2022, le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, hanno affermato che, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate alcune distinzioni.

Nello specifico, occorre distinguere l’ipotesi in cui con la sentenza venga escluso in radice e “ab origine” (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno “stato di bisogno” del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, nel cui caso non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità), dalla fattispecie in cui la rivalutazione investe le sole “condizioni economiche” del soggetto obbligato o nel caso di semplice rimodulazione “al ribasso”, nella cui eventualità, non sorge, a favore del coniuge separato o dell’ ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate.

Il tutto sempre se l’assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione.

Ciò viene giustificato in considerazione della tutela di quella solidarietà postfamiliare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l’esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all’entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole.

Pertanto, la Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, ha respinto il ricorso di una donna che era stata condannata dalla Corte di appello di Roma alla restituzione delle somme percepite dall’ex, in ragione del fatto che «sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistessero i presupposti» per il riconoscimento di un contributo al mantenimento.

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