RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO ALLA SACRA ROTA
a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
In diritto canonico e secondo l’indiscutibile principio di diritto divino dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale, il Tribunale della Santa Sede può stabilire se un matrimonio celebrato con rito religioso possa essere dichiarato “nullo fin dall’origine” cioè come se non fosse mai esistito.
Quali sono le cause di annullamento di un matrimonio?
Le cause possono determinare una pronuncia di annullamento di un matrimonio religioso sono espressamente previste in modo specifico dal Codice di diritto canonico, per cui devono sussistere determinate condizioni:
- La mancanza del consenso da parte di uno e/o entrambi i coniugi;
- Nel caso in cui uno e/o entrambi i coniugi non tengano fede ad almeno una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, si pensi ad esempio: alla dovere di fedeltà, alla procreazione ecc…
- Nel caso in cui il matrimonio non venga consumato;
- Nel caso in cui uno e/o entrambi i coniugi sono vittime di violenza fisica dell’altro e/o uno dell’altro;
- Impotenza sessuale di uno e/o entrambi i coniugi;
- Nei casi di “errore sulla persona” ovvero in presenza di errore sulla persona del coniuge che può ricadere su una qualità di uno dei due o un matrimonio viene celebrato per procura;
- Per cause legate al “mammismo” (termine coniato appositamente dalla Sacra Rota per definire uno dei due coniugi che non riesce a staccarsi dalla famiglia e nella specie dai genitori, creando turbamento psicologico alla nuova famiglia creata).
Quali sono le procedure per accedere all’annullamento del matrimonio religioso alla Sacra Rota?
La procedura di annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota è stata modificata con la riforma dell’anno 2015 di Papa Francesco, per mezzo del quale è possibile percorrere un percorso alternativo rispetto a quello ordinario, ovverosia, un processo breve in presenza di determinati motivi.
In particolare:
- La brevità della convivenza coniugale;
- La mancanza di fede da parte di uno o di entrambi i coniugi che fa derivare una simulazione del consenso;
- L’aborto procurato;
- La recidività al tradimento (traditore seriale);
- Occultamento della sterilità, della non dichiarata paternità è maternità di figli nati da una relazione precedente e dalla dissimulazione di trascorsi da carcerato di uno dei due coniugi;
- Quando entrambi i coniugi sono d’accordo nella richiesta e sul contenuto della domanda;
- Quando i motivi dell’annullamento sono palesi da non richiedere ulteriore istruttoria.
Per cui secondo la novità introdotta da Papa Francesco, nell’ambito del diritto canonico, consente, l’abrogazione della doppia sentenza per la conferma dell’annullamento del matrimonio. In tal modo gli ex- coniugi potranno procedere nuovamente a nozze religiose.
Quali sono i tempi per l’annullamento del matrimonio religioso?
A seguito della riforma dell’anno 2015 ha notevolmente ridotto i tempi per l’annullamento del matrimonio religioso:
- Per annullamento del matrimonio con la procedura ordinaria ha durata di un anno;
- Con il procedimento breve un termine di giorni trenta e, non necessità di una doppia sentenza per la conferma dell’annullamento ma sufficiente una sola sentenza per potersi nuovamente spostare in chiesa.
Per la procedura di annullamento del matrimonio alla Sacra Rota necessità l’intervento di un legale?
Assolutamente Si. Difatti per redigere “la libello” cioè la richiesta di annullamento e l’assistenza per il procedimento necessita una figura professionale e specializzata, appunto il legale. A tale proposito si posso chiedere informazioni alle parrocchie, alla curia o consultare l’albo rotale nel quale sono riportati gli avvocati ecclesiastici, codesti professionisti non hanno limiti territoriali e, quindi, possono esercitare su tutto il territorio nazionale.
Per l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota è possibile avvalersi del gratuito patrocinio?
Con la riforma di Papa Francesco del 2015 è possibile avvalersi del gratuito patrocinio qualora le condizioni economiche sono precarie ed economicamente insufficienti. In tal caso le richieste di ammissione al gratuito patrocinio devono essere presentate presso il Tribunale ecclesiastico competente territorialmente.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu