RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVENUTA: E’ POSSIBILE LA RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO IN ANTICIPO?
a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Il caso: Tizio e Caia acquistano presso la società X un pacchetto turistico “all inclusive” al quale avevano dovuto rinunciare a causa della grave ed improvvisa patologia che aveva colpita Caia; per cui agiscono in giudizio al fine di ottenere la condanna della società X alla restituzione della somma da loro pagata come prezzo dell’intera prestazione pattuita.
E’ possibile la revoca del contratto del pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta?
L’art. 1463 c.c. dispone la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori.
Entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico possono invocare l’impossibilità della prestazione, in particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (Cass. 26958/2007).
L’art. 1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.
Inoltre la mancata stipula da parte Tizio e Caia della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili è fondamentale per ottenere la restituzione di quanto versato?
Quando si acquista un pacchetto turistico la stipula di un assicurazione costituisce una mera facoltà sia per il cliente sia per l’operatore turistico: ciò non incide, dunque sulla valutazione dell’impossibilità sopravvenuta alla prestazione.
Per cui in ossequio all’art. 1463 c.c. è possibile ottenere l’eventuale la ripetizione del prezzo pagato, laddove sussistono alcuni requisiti:
- a) il primo tema è quello della definizione di uno dei requisiti essenziali del contratto; ovvero la “causa”;
- b) il secondo tema è quello del riconoscimento dell’applicazionedella fattispecie di cui all’ 1463 c.c. non solo all’ipotesi tipica di “impossibilità” della prestazione dovuta da colui che invoca il rimedio ma anche alla diversa ipotesi in cui sia impossibile – sempre per chi invoca il rimedio risolutorio – trarre beneficio dalla prestazione altrui.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 20338/18 si affermare che “la causa in concreto – intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economica del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola, siano comunque conoscibili dall’altra”;
Infine, in relazione alle ultime novità giurisprudenziali ed interpretative della norma, si potrebbe disporre da parte di colui che giudica, una congiunta analisi sia dei motivi e della causa che ha condotto all’acquisto del pacchetto turistico, al fine di dare forma ad un concetto di “causa concreta del contratto” cioè la causa del contratto, consista nella fruizione di un viaggio con finalità turistica possa divenire inattuabile per una causa di forza maggiore e/o non prevedibile e non ascrivibile alla condotta degli acquirenti. Per cui laddove sussistano tali requisiti è possibile un’eventuale applicazione dell’art. 1643 c.c.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu