RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ QUALI SONO I RISCHI DEL PIGNORAMENTO SUL CONTO CORRENTE
a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Il pignoramento (mobiliare, immobiliare e presso terzi) del conto corrente è uno dei vincoli giuridici previsti dalla legge che consente al creditore di poter recuperare quanto gli spetta dal debitore insolvente.
Il pignoramento che prevede il pignoramento del conto corrente fa parte della categoria del “pignoramento presso terzi” ove per terzi s’intende banche, società finanziarie e datori di lavoro, in cui rientrano anche quelli rivolti alla pensione, allo stipendio e al TFR.
Come si arriva al blocco del conto corrente?
Il soggetto creditore notifica al soggetto debitore per il recupero delle somme:
- Un titolo esecutivo (una sentenza del giudice, un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, un decreto ingiuntivo);
- Atto di precetto, un atto per mezzo del quale il debitore viene avvisato che ha un termine di 10 giorni per poter pagare in mancanza del quale si procederà con l’esecuzione;
- L’atto di pignoramento viene inviato alla banca e alla posta, ingiungendo all’istituto in questione di non pagare al correntista le somme pignorate.
A seguito della procedura di pignoramento del conto corrente bancario e/o postale possono verificarsi diverse possibilità:
- Se il conto corrente ha un saldo attivo: il debitore che in banca tiene un conto corrente “attivo” può prelevare fare bonifici limitatamente alle somme in eccesso a quelle pignorate;
Esempio: Caio nel conto corrente ha € 35.000,00 il pignoramento delle somme è di € 15.000,00, per cui Caio può disporre delle proprie somme per un valore pari ad € 20.000,00.
- Se il conto corrente con somma uguale o inferiore alla somma da pignorare, quest’ultimo verrà bloccato fino all’udienza di assegnazione delle somme.
Esempio: Sempronio nel conto corrente ha € 20.000,00 il pignoramento delle somme è di € 20.000,00, il conto verrà bloccato dalla Banca fino a quando al soddisfacimento delle somme.
- Se il conto corrente vuoto con saldo negativo: il debitore che in banca tiene un conto corrente “negativo”, dunque, inferiore alla somma da pignorare, verranno bloccati eventuali depositi successivi.
Esempio: Tizio ha il conto corrente al “verde” quest’ultimo verrà bloccato per tutte le operazioni future.
- Se si hanno due conti correnti in due istituti di credito diversi entrambi i conti saranno bloccati entro i limiti sopra elencati.
Stabilito la natura del conto corrente del debitore, la banca o la posta potranno disporre il divieto di prelievo per il debitore, il quale sarà citato in udienza. Il giudice potrà stabilire la somma da restituire al creditore e le modalità attraverso il quale soddisfare il creditore, fino ad arrivare nella peggiore ipotesi, alla chiusura del conto.
Tutte le somme che vengono accreditata sul conto corrente possono essere pignorate?
Assolutamente no. Sono impignorabili le somme riguardanti gli assegni di accompagnamento per disabili, le rendite di assicurazione sulla vita le pensione di invalidità.
Se il conto corrente è cointestato può essere pignorato?
Certamente. A tal proposito bisogna fare alcune precisazioni:
- Se il debito è personale non è valido per l’altro intestatario, per cui il conto corrente può essere bloccato solamente per il 50% , per cui l’ulteriore 50% può essere utilizzata da entrambi i cointestatari. Tuttavia, la somma accreditata sul conto corrente successiva alla data del pignoramento viene bloccata al 50% del suo valore. Dunque, il creditore può pignorare entro la metà del capitale contenuto nel conto corrente e prelevare fino al 50% della somma depositata, anche se l’importo non copre la cifra spettante.
Una differenza importante che riguarda il conto cointestato e quello ordinario è quella del caso in cui, il pignoramento avvenga da parte di un Ente pubblico, lo Stato, l’Agenzia delle Entrate.
Per cui:
- Se il conto corrente singolo l’Ente può prelevare immediatamente le somme senza autorizzazione dal Tribunale, cioè la cartella di pagamento è già un atto esecutivo per cui se il pagamento non avviene entro 60 giorni, si attua il procedimento satisfattivo delle somme.
- mentre per quello cointestato si applica iter previsto dalla legge, la procedura ordinaria con la citazione in giudizio.
Pignoramento conto corrente dipendenti e pensionati ci sono dei limiti nel pignoramento?
Nel caso di lavoratori dipendenti e pensionati possono essere pignorate e bloccate solo una parte delle somme in giacenza sul conto corrente ovvero quella che eccede un determinato importo che corrisponde al valore ottenuto moltiplicando per 3 l’ammontare dell’assegno sociale. Per cui nel pignoramento le somme che superano limite del triplo dell’ammontare dell’assegno sociale sono quelle che verranno bloccate.
Esiste anche il doppio pignoramento per mezzo del quale il creditore può scaturire un nuovo blocco sullo stesso conto corrente, per il medesimo debito. A tal punto può incorrere il creditore nell’abuso del diritto perché oltre elude la regola del 50%. Per cui l’azione pignoratizia del creditore è annullabile.
Cosa si può fare a seguito del conto corrente pignorato?
- Il debitore che subisce un pignoramento può entro 60 giorni chiedere la rateizzazione del debito. Per cui una volta accettata la richiesta di pagamento e pagata la prima rata del piano di ammortamento è possibile sbloccare il conto.
- Il debitore può opporsi al pignoramento attivando una causa di opposizione all’esecuzione per contestare il diritto del creditore a procedere al pignoramento o nel caso in cui voglia contestare la regolarità formale della procedura, può attivare un’opposizione agli atti esecutivi.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu