LAVORI SERVIZI E FORNITURE, SUBAPPALTO: GIUSTO IL LIMITE DEL 30%?
Con la recente pronuncia n. 08101 del 2020 il Consiglio di Stato si è pronunciato sui limiti posti alla subappaltabilità di lavori, servizi e forniture, anche alla luce delle nuove sentenze emesse nell’ambito dell’ordinamento euro- unitario, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La vicenda contenziosa da cui trae origine la pronuncia in commento concerne una gara per la concessione del “servizio di ristorazione a basso impatto ambientale per le mense scolastiche ed i centri diurni socio terapeutici riabilitativi”, all’esito della quale una Società s.p.a., che aveva subappaltato una quota del servizio eccedente il limite del 30% dell’importo complessivo dell’appalto, è risultata vincitrice.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è insorta l’impresa, seconda classificata nella procedura, deducendo, tra le altre cose, la violazione dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici in relazione alla volontà dell’aggiudicataria di subappaltare a terzi il trasporto e la distribuzione dei pasti, in misura eccedente il limite sopra specificato.
Il giudice di prime cure, ha accolto il ricorso principale per l’assorbente motivo della violazione dell’art. 5.2 del capitolato speciale, in relazione alla mancata disponibilità da parte dell’impresa aggiudicataria, entro il termine previsto dalla lex specialis di gara, del centro di cottura, il che avrebbe dovuto comportare la sua esclusione e la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in suo favore.
Chiamato a pronunciarsi sulle censure sollevate dalle parti avverso la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la disponibilità dei centri di cottura, così come la loro conformità alle norme edilizie, igieniche e ambientali, in vista dell’utilizzazione per la preparazione e la distribuzione dei pasti, è prevista in una fase del rapporto che non riguarda il procedimento di gara, né la fase successiva all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, ha posto in evidenza che la violazione di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, lamentata dall’impresa, seconda classificata, è infondata.
Infatti, la norma del codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro- unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia, che ha rilevato come i limiti ad esso relativi “30 % dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, deve ritenersi superato.
Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha quindi recepito pedissequamente l’indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 27 novembre 2019 , ritenendo perciò non più applicabile al caso di specie, in quanto contraria al diritto europeo, il limite posto dal Codice dei contratti pubblici, ritenendo perciò legittimo l’affidamento in subappalto effettuato dall’ aggiudicatario.
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